Infiltrazioni e intervento amministratore

Infiltrazioni e intervento amministratore

Buongiorno, ho un’infiltrazione notevole sul soffitto del mio box proveniente dal terrazzo ad uso esclusivo del condomino di sopra. Il condomino dice che della cosa se ne deve occupare l’amministratore, il quale, benche’ avvertito non interviene. Poiche’, date le piogge, la situazione tende ad aggravarsi, cosa e’ necessario fare e a chi competono le spese. Io avrei diritto ad un risarcimento, dato che ho l’auto in ambiente spesso umido e il box perderebbe di valore se dovessi venderlo? Saluti Licia.

 

Cara Licia, se l’infiltrazione deriva da un lastrico solare ad uso esclusivo la spesa è 1/3 a carico del proprietario che ne detiene l’uso esclusivo e 2/3 tra i condomini per il quale il lastrico funge da copertura, il tutto ai sensi dell’art. 1126 c.c. Sollecitate l’amministratore.

Modalità di utilizzo del terrazzo condominiale

Modalità di utilizzo del terrazzo condominiale

Egregi signori, mio figlio prendeva il sole sulla terrazza condominiale in bermuda, in seguito alle lamentele di una condomina l’amministratore gliel’ha vietato sostenendo che la terrazza condominiale non e’ un solarium. Mi rivolgo a voi per sapere per cosa puo’ essere utilizzata la terrazza oltre che per stendere i panni ed inoltre dove posso trovare le norme che regolano l’uso di questo bene comune. Inoltre ho chiesto all’amministratore il mansionario del portiere, mi ha risposto che potra’ darmelo solo con l’autorizzazione dell’assemblea, vi chiedo se tutto cio’ e’ corretto e qual’e’ la norma che vieta ad un condomino di ricevere il mansionario del portiere che in parte retribuisce. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta e porgo distinti saluti. Gabriella.

 

Cara Gabriella, per sapere in che modo è utilizzabile il terrazzo condominiale deve leggere il regolamento di condominio. Se nulla è regolamentato le consiglio di chiedere all’amministratore di inserire nell’ordine del giorno della prossima riunione tale argomento. Trattandosi di una norma regolamentare è approvabile con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. e quindi non serve l’unanimità. Ad ogni modo generalmente i terrazzi condominiali non vengono adibiti a solarium. Per quanto concerne il mansionario del portiere l’amministratore è tenuto a darle una copia, così come per tutti i documenti condominiali e dunque anche di sua proprietà. Non serve alcuna autorizzazione assembleare. Le consiglio una raccomandata a/r dove chiede all’amministratore ufficialmente le copie rimborsando ovviamente le spese di cancelleria.

Appropriazione di uno spazio comune

Appropriazione di uno spazio comune

Salve, sul terrazzo di copertura del condominio e’ stata realizzata una costruzione abusiva successivamente condonata pertanto i condomini non hanno piu accesso sul terrazzo, perche’ ci viene vietato l’accesso? Dell’area se ne e’ appropriato chi ha commesso l’abuso. Grazie. Mario.

 

Caro Mario, se un condomino si è appropriato di uno spazio comune unilateralmente e senza alcun titolo per ritornarne in possesso il condominio deve adire le vie legali per ottenere l’interversione del possesso.

Assegnazione posti auto condominiali

Assegnazione posti auto condominiali

Buongiorno, nell’anno 2009 ho acquistato un appartamento con assegnazione posto auto in un condominio di nuova costruzione. Dall’anno 2013 detto condominio ha un amministratore e dal regolamento condominiale risulta che io sono assegnatario di un posto auto ( viene indicata l’ubicazione esatta). Ancora sull’area di parcheggio non vi sono le strisce orizzontali e nemmeno i numeri dei rispettivi parcheggi. Nella planimetria del regolamento condominiale risultano i numeri dei posti auto ed il nominativo di coloro che li devono occupare. Io fino alla data odierna nonostante sia assegnatario del posto auto non riesco a parcheggiare in quanto il mio posto viene occupato da altra autovettura di condomino. Numerose volte ho rappresentato all’amministratore il problema, ma fino ad oggi non e’ cambiato nulla. Gentilmente cosa posso fare per venire in possesso del posto auto che mi e’ stato assegnato? Grazie. Aurelio

 

Caro Aurelio, deve scrivere una raccomandata a/r all’amministratore chiedendogli di far rispettare il Regolamento di Condominio. Da quello che mi spiega i posti auto sono condominiali ma assegnati contrattualmente in utilizzo ai vari condomini, pertanto l’amministratore deve attivarsi nel diffidare il condomino che non rispetta gli accordi. In estrema ratio l’amministratore potrà ingiungere legalmente il condomino al rispetto di detto Regolamento.

Problemi con lavori non andati a buon fine

Problemi con lavori non andati a buon fine

Buongiorno, abito all’ ultimo piano di un edificio appena ristrutturato. I lavori non sono andati a buon fine in quanto nel soffitto del mio bagno ci sono infiltrazioni di acqua nonostante anche il terrazzo condominiale sia stato ristrutturato e l’intonaco sulle facciate e’ gia’ spaccato. I lavori sono cominciati 5 anni fa e da circa tre anni sono terminati. Mi mancano 4 rate per il termine dei pagamenti . Cosa posso fare per far valere i miei diritti di condomino danneggiato? Posso sospendere i pagamenti? Grazie. Lello.

 

Caro Lello, sospendere i pagamenti è sempre un errore in quanto se la contabilità è stata debitamente approvata dall’assemblea, l’amministratore deve riscuotere e probabilmente Lei subirà un decreto ingiuntivo da parte del condominio e quindi un aggravio di spese. Sarà eventualmente l’amministratore a gestire e trattanere delle somme sui pagamenti residui alla ditta fino a che non sistemeranno i problemi.  Il mio consiglio è di informare mediante raccomandata a/r l’amministratore richiedendo un tempestivo sopralluogo assieme alla ditta esecutrice dei lavori per valutare le cause e gli interventi correttivi da intraprendere. Nel caso non fossero terminate le garanzie sui lavori concordate o quelle di Legge dovrà essere cura dell’amministratore attivarle. Consideri che le garanzie da Codice Civile per le opere di ristrutturazione sono di due anni e che generalemente tramite contratto di appalto se ne concordano cinque.

Opere su parti condominiali e private

Opere su parti condominiali e private

Buongiorno, vivo in un condominio costruito nel 1970 e costituito da sette unita’ su tre piani. Il tetto e’ a lastrico ad uso condominiale e funge da tetto per tutti, e’ solamente impermeabilizzato e copre due appartamenti. Nel corso del 2013 e 2014 abbiamo deciso di fare lavori di nuova impermeabilizzazione ( perche’ la terrazza dal 1970 era stata solo riparata e vi erano state delle infiltrazioni negli appartamenti sottostanti ) e dare la possibilita’ ai proprietari dell’ultimo piano di farsi la coibentazione a proprie spese. 1. Abbiamo ripartito la spesa per i lavori di impermeabilizzazione in base ai millessimi di proprieta’, abbiamo fatto bene a ripartirle in questo modo? 2. Abbiamo dato facolta’ ai proprietari dell’ultimo piano di farsi la coibentazione in quanto in uno dei due appartamenti si e’ formata della muffa, inoltre sempre questo appartamento e’ stato ristrutturato da circa otto anni e senza autorizzazione assembleare i proprietari hanno cambiato i balconi da legno a legno e alluminio, e’ stato installato un blindato con conseguenziale modifica in parte del colore e dell’estetica sulle parti comuni – scale. Il condominio e’ obbligato ha fare la coibentazione e nel caso fosse obbligato come si dovrebbe ripartire la spesa fermo restando che il condominio ha deliberato di autorizzare i proprietari a fare la coibentazione a spese loro?, possiamo richiedere il ripristino dei luoghi? Grazie. Michele.

 

Caro Michele, preso atto che dagli atti notarili e/o dal Regolamento di Condominio il lastrico solare è condominiale posso dire che ripartire la nuova impermeabilizzazione della copertura del fabbricato con la tabella di proprietà generale tra tutte le unità è stato corretto. Per quanto riguarda il secondo quesito la coibentazione della copertura va ripartita a carico del condominio se l’assemblea delibera in questo senso, altrimenti come nel vostro caso di specie i due condomini dell’ultimo piano ai sensi dell’art. 1102 c.c. possono, a loro spese, effettuare questo intervento che non è altro che una miglioria. Non avete nessun obbligo. Per quanto concerne il cambio del portone d’ingresso con un blindato, essendo un apprestamento per la sicurezza non può essere vietato e il suo vicino può farlo. Si cerca sempre di far mantenere il colore del portone il più simile possibile all’originale ma dovete tenere conto che certi colori ed estetiche prodotte tanti anni fa oggi non sono più reperibili in commercio. Generalmente la tipologia di parapetto viene cambiata uniformemente per l’intero condominio durante delle opere straordinarie regolarmente deliberate e concordate. Se ritenete che questa modifica è andata ad alterare il decorso architettonico e le linee estetiche del condominio potete, in estrema ratio, adire le vie legali.

Installazione sotto contatore enel per il box auto

Spese condominiali e separazione giudiziale dei coniugi

Buongiorno, mia zia ha acquistato un box auto in un palazzo nelle vicinanze di casa sua, ha contattato l’amministratore chiedendo di poter fare allacciamento luce ed eventualmente installando contatore separato o subcontatore ma a tutt’oggi non ha ricevuto risposta se non un frettoloso ” vedremo cosa dice l’assemblea condominiale”. Puo’ l’assemblea rifiutare la richiesta lasciando al buio il suo garage? O viceversa puo’ la zia limitarsi a comunicare che fara’ installare contatore enel? Grazie. Sandra .

 

Cara Sandra, anche se stiamo parlando di una luce per il garage e quindi se è sola illuminazione veramente pochi spicci, l’assemblea può rifiutare a sua zia di collegarsi all’impianto condominiale, anche a fronte di installazione di un conta scatti. Però non possono vietare che sua zia richieda ed ottenga un nuovo contatore ad hoc da parte di Enel. Ovviamente quest’ultima soluzione per sua zia è più onerosa ma le permette senza indugi di collegare alla corrente elettrica il suo garage.

Spese condominiali e separazione giudiziale dei coniugi

Spese condominiali e separazione giudiziale dei coniugi

Buongiorno, sono proprietario di un immobile al 100%, in fase di separazione con affidamento condiviso, l’immobile e’ stato concesso in diritto di abitazione alla mia ex moglie e figlio minore, tenuto conto della separazione giudiziale, 10 anni, e poi la sentenza di cui sopra, la mia ex-moglie voleva che pagassi la mia quota di amministrazione nella prassi proprietario io e locatario lei. Ad oggi penso che io debba essere in solido solo pagatore delle spese straordinarie dell’immobile, volevo sapere se posso far rivalsa e chiedere in sede legale anche le quote ingiustamente pagate per dieci anni. Enzo.

 

Caro Enzo, la Cassazione con sentenza n. 18476 del 19.09.2005, ha chiarito che se la casa familiare è attribuita in godimento al coniuge non proprietario, questi, nonostante tale assegnazione sia gratuita, è tenuto a sostenere le spese ordinarie, poiché collegate all’uso dell’abitazione. Di conseguenza rimangono a carico dell’ex coniuge proprietario dell’immobile solo le spese straordinarie. Ovviamente i due ex coniugi potranno accordarsi tra loro in modo diverso a tale ripartizione che, per come sopra descritta, deriva solo nel caso in cui intese non ve ne siano. Nel caso, invece, di comproprietà degli ex coniugi della casa familiare, il coniuge assegnatario dovrà ugualmente accollarsi le spese ordinarie, ma quelle straordinarie dovranno essere ripartite in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.

Infiltrazioni d’acqua dal lastrico solare ad uso esclusivo

Infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare ad uso esclusivo

Salve, nel caso di lavori al lastrico solare per infiltrazioni d’acqua, chi paga se la parte del lastrico solare dove bisogna intervenire e’ ad uso esclusivo solo di alcuni condomini? Nel caso specifico il condominio e’ composto da 8 appartamenti e la porzione di lastrico solare dove vanno effettuati i lavori di manutenzione a causa delle infiltrazioni e’ ad uso esclusivo di 4 di questi condomini. In questo caso il pagamento delle spese e’ a carico di tutti i condomini o solo di quelli che possiedono l’ uso esclusivo? Anna.

 

Cara Anna, ai sensi dell’art. 1126 c.c. le spese di manutenzione straordinaria ad un lastrico di uso esclusivo vengono ripartite nel seguente modo:
-1/3 della spesa a carico del condomino che detiene l’uso esclusivo o nel caso di specie a carico dei 4 condomini dividendo questo terzo di spesa tra di loro in base alla tabella millesimale di proprietà generale.
-2/3 della spesa a carico dei condomini a cui il lastrico svolge la funzione di copertura; si guarda la proiezione verticale del lastrico e anche se un appartamento viene coperto in parte il proprietario è obbligato a contribuire. Anche in questo caso ripartendo i due terzi della spesa tra i condomini interessati utilizzando sempre la tabella millesimale di proprietà generale. Nel caso il lastrico coprisse un immobile di proprietà di uno dei condomini che detengono l’uso esclusivo, questo dovrà contribuire per la sua quota anche sui 2/3 di spesa.

Ripartizione spese pulizia scale e ascensore

Ripartizione spese pulizia scale e ascensore

Buonasera, una mia amica, all’interno di un condominio, ha in affitto una sala (prima adibita a deposito) che ora ha trasformato in uno studio per massaggi. L’accesso e’ privato e non utilizza l’ingresso condominiale, ne tantomeno ascensore o zone comuni con il condominio stesso; inoltre non possiede nemmeno le chiavi di nessun portone o zone di accesso. Le sono arrivate da pagare le spese totali di pulizia del vano scale e di gestione dell’ascensore. Deve pagare solo una tantum? Oppure essendo parte del condominio e’ costretta a pagare tutto pur non avendo le chiavi e non usufruendo di nulla? Grazie anticipatamente. Sonia.

 

Cara Sonia, per rispondere esaustivamente alla Sua domanda bisognerebbe possedere qualche dato in più. Ad ogni modo Le posso dire che è necessario che Lei verifichi se catastalmente quei beni comuni non censibili siano effettivamente in comunione anche alla Sua unità immobiliare e verificare, se esiste, quanto dettato dal Regolamento condominiale. Capita che in alcuni casi anche unità che hanno ingresso indipendente etc gli venga data la comunione dell’androne delle scale o altre parti comuni non direttamente collegate a loro in quanto, per esempio, contengono vani tecnici in uso a tutti. In questi casi comunque la percentuale di contribuzione è minima (vedere tabelle millesimali). Nel caso quelle parti siano comuni anche alla Sua unità può farsi dare anche le chiavi per accedervi liberamente.