Protocollo sicurezza ambienti lavoro COVID-19

COVID-19

Gli obiettivi del protocollo condiviso per i cantieri edili

Le Parti sociali firmatarie – Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Dipartimento edilizia, Confapi Aniem –  ritengono di “declinare le prescrizioni ivi contenute nella realtà produttiva del settore delle costruzioni, sia negli uffici che nei cantieri”, anche in attuazione del “protocollo condiviso” sottoscritto il 14 Marzo e della normativa nazionale.

I registi di questo protocollo sottolineano che “la tutela e la salute delle maestranze è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita. Pertanto, per le unità produttive e cantieri nei quali le seguenti prescrizioni non potessero essere attuate, saranno attivati gli ammortizzatori sociali emanati dal Governo, per l’intero territorio nazionale, con la causale epidemia Covid-19. Le parti si danno inoltre atto che, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno qualsiasi strumento normativo e contrattuale utile quali  ferie, permessi.

Le parti concordano inoltre che “l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, nell’ipotesi di sospensione dell’attività nei cantieri, in assenza della possibilità di adibire il personale ad altri lavori, riguarderà anche gli impiegati delle aziende, in virtù della stretta interconnessione delle rispettive attività lavorative. Anche in tale ipotesi, saranno utilizzati tutti gli strumenti normativi e contrattuali per mantenere i livelli occupazionali, fermo restando l’utilizzo, laddove possibile, dello strumento del lavoro agile.

L’obiettivo del Protocollo è dunque quello di fornire indicazioni operative “finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19”. Si sottolinea, a questo proposito, che il COVID-19 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.

L’informazione ai lavoratori dei cantieri

Sono tanti i temi trattati dal protocollo e il primo riguarda l’informazione. Si indica che il datore di lavoro, “anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali” (il protocollo riporta a questo proposito l’allegato I del DPCM 8 marzo), attraverso “le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento)”.

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana – continua il protocollo – si invitano i datori di lavoro a “fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche”.

Inoltre i lavoratori autonomi “dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere.

Si segnala poi che le informazioni riguardano inoltre:

  • “l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
  • le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
  • l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”.

I cambiamenti nell’organizzazione aziendale e la sorveglianza sanitaria

Il documento indica che in riferimento alla normativa nazionale relativa all’emergenza COVID-19 e limitatamente al periodo della emergenza le imprese potranno:

    • “disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo SMART WORKING,  o comunque a distanza;
  • procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro”.

 

Sono poi “sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell’azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all’esecuzione dei lavori negli specifici cantieri”.

Inoltre la sorveglianza sanitaria “deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute”.

In particolare:

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
  • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST;
  • il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
  • il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Le parti concordano di costituire un “Osservatorio per monitorare l’andamento del contagio da virus Covid-19 e rimodulare, laddove necessario, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni”.

Concludo segnalando alcuni altri temi affrontati nel protocollo:

  • modalità̀ di ingresso in azienda
  • precauzioni igieniche
  • indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
  • pulizia e sanificazione
  • distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
  • gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • formazione
  • gestione di una persona sintomatica
  • tipizzazione delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore.

SCARICA PROTOCOLLO COVID-19

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 25 marzo 2020 – Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Possono riaprire i cantieri edili SI NO SNI – 3 MAGGIO COVID19

Posso aprire il cantiere edili si o no? È la domanda che ultimamente ci stiamo facendo tutti e come al solito essendo in Italia ce sempre poca chiarezza rimanendo schiavi di grovigli legislativi, normativi, regolamentazioni e circolari. Il DPCM 10 aprile 2020 firmato dal premier Conte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020 proroga la limitazione agli spostamenti e alle attività produttive; poche attività e con tante restrizioni hanno ricevuto il via libera. Il premier ha affermato che non ci sono ancora le condizioni per una riapertura globale delle aziende, quindi anche i cantieri, in Italia.

Ma quali sono queste restrizioni?
Il Governo afferma che “le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti-contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale”.

Il protocollo, come indicato nel testo, “ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa” e “declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19”

Vi invito a leggere il PROTOCOLLO redatto e sottoscritto dalle parti sociali confederali del settore edile che data la sua corposità’ tratto in altro articolo.

CANTIERI CON CODICE ATECO ANCORA SOSPESI

Ancora sospese le attività aventi i seguenti codici ATECO:
– 41.20.00 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali;
 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari;
– 43.11 Lavori di demolizione;
– 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
– 43.3 Completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture);
– 42.91 Costruzione di opere idrauliche;
– 42.99.09 Costruzione di impianti industriali, impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf;
– 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.

CODICI ATECO CONSENTITI

Ammesse le attività con codici ATECO:
– 42 Ingegneria Civile, come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.09 e 42.99.01 che sono tra le attività sospese);
– 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
– 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
– 37 Gestione delle reti fognarie;
– 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
– 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
– 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;

– 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
– 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
– 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

ECCEZIONI REGIONALI

– nelle Province di Rimini e Piacenza, nel capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo (decreto Regione Emilia-Romagna del 11 aprile 2020) restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);
– in Lombardia,PiemonteCampania restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono nemmeno librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);– nel Comune di Cagliari restano restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 25 marzo 2020 – Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.