La stesura del verbale d’assemblea

La stesura del verbale d'assemblea

Puo’ l’amministratore o il presidente della riunione di condominio impedire la richiesta di una verbalizzazione inerente l’assemblea stessa? Quali sono gli articoli che disciplinano quanto da me chiesto? Grazie davvero per l’attenzione, Roberto.

 

Caro Roberto, le operazioni preliminari di una Assemblea sono quelle di nominare un Presidente, il quale nominerà un Segretario di fiducia (spesso è l’Amministratore). Il Presidente oltre che verificare le presenze e le eventuali deleghe dovrebbe gestire la riunione stessa e lo svolgimento dell’ordine del giorno previsto. I partecipanti all’Assemblea potranno fare richiesta di verbalizzare qualcosa in particolare inerente alla discussione, a prescindere dal fatto che il Segretario provvederà alla stesura di una sintesi di ciò che si è parlato. Non vi sono norme che permettano al Presidente o all’Amministratore di impedire la verbalizzazione di qualcosa che sia perfettamente in linea con l’ordine del giorno e non contrario alla Legge.

L’Amministratore e le deleghe

L'Amministratore e le deleghe

E’ possibile che su 12 unità, l’amministratore ad ogni riunione abbia le deleghe di molti proprietari e che quindi valga il suo parere? Chiedo sarebbe possibile far intervenire almeno una volta i reali proprietari? A fronte di luce comune e cancello elettrico, è possibile che si abbia una spesa annua tra le varie voci di 6000,00 euro? Saluti, Francesco.

 

Caro Francesco, la Legge 220/2012 all’art. 21 descrive chiaramente che all’Amministratore non è possibile conferire delega in alcuna assemblea, ordinaria o straordinaria che sia. Pertanto il Vostro amministratore non può assolutamente accettare deleghe e il Presidente dell’assemblea dovrebbe prendere atto della situazione e rifiutarle. Purtroppo, non è possibile obbligare i proprietari a partecipare personalmente alle assemblee, essi infatti hanno potere di delega a chiunque ( tranne all’amministratore). Se le assenze non permettono il raggiungimento del quorum deliberativo necessario per determinate discussioni, o peggio ancora, il mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell’assemblea, ritengo sia doverosa un opera di sensibilizzazione. Nel caso di uno stagnamento dell’operatività dell’Assemblea bisognerà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per quanto concerne le spese annue non è possibile dare una risposta.

L’Amministratore dimissionario e l’assemblea

L'Amministratore dimissionario e l'assemblea

Il nostro amministratore ha convocato l’assemblea di condominio il 15 luglio e capito che stava per essere sfiduciato si e’ dimesso, successivamente ha convocato una nuova assemblea nel mese di settembre con all’ordine del giorno la nomina di un nuovo amministratore. E’ corretto? Grazie, Lucio.

 

Gentile Lucio, nel caso in cui durante l’assemblea l’amministratore in carica venga revocato o si dimetta, è necessario provvedere alla nomina di un successore. Se questo non è possibile in quella sede, in quanto magari trattasi di una decisione presa sul momento e quindi senza valide alternative pronte per essere discusse, sarà necessario convocare una successiva assemblea dove nominare il nuovo amministratore. Pertanto l’iter seguito è corretto.

Installazione sotto contatore enel per il box auto

Spese condominiali e separazione giudiziale dei coniugi

Buongiorno, mia zia ha acquistato un box auto in un palazzo nelle vicinanze di casa sua, ha contattato l’amministratore chiedendo di poter fare allacciamento luce ed eventualmente installando contatore separato o subcontatore ma a tutt’oggi non ha ricevuto risposta se non un frettoloso ” vedremo cosa dice l’assemblea condominiale”. Puo’ l’assemblea rifiutare la richiesta lasciando al buio il suo garage? O viceversa puo’ la zia limitarsi a comunicare che fara’ installare contatore enel? Grazie. Sandra .

 

Cara Sandra, anche se stiamo parlando di una luce per il garage e quindi se è sola illuminazione veramente pochi spicci, l’assemblea può rifiutare a sua zia di collegarsi all’impianto condominiale, anche a fronte di installazione di un conta scatti. Però non possono vietare che sua zia richieda ed ottenga un nuovo contatore ad hoc da parte di Enel. Ovviamente quest’ultima soluzione per sua zia è più onerosa ma le permette senza indugi di collegare alla corrente elettrica il suo garage.

Assemblea e costruttore

Assemblea e costruttore

Salve, il nostro e’ un condominio orizzontale composto da 40 lotti di cui la maggioranza ancora in proprieta’ alla societa’ costruttrice. Per contratto questo proprietario ha l’obbligo di eseguire delle opere e inoltre nei fabbricati vi sono da risolvere dei vizi costruttivi. L’amministratore nonostante le pressioni non vuole prendere provvedimenti, anzi minaccia le dimissioni. Se si dimettesse quale sarebbe l’iter? Potrebbe candidarsi anche il costruttore? Possiamo rimanere senza amministratore? Inoltre non vengono rispettate le norme del regolamento di condominio e ci sono delle morosita’, come si dovrebbe comportare l’amministratore? Roberto.

 

Caro Roberto, prima di tutto l’obbligo di avere l’amministratore ai sensi dell’art.1129 c.c. vi è quanto ci sono più di 8 condomini. Se i condomini non vi provvedono la nomina è fatta dall’Autorità Giudiziaria su ricorso di uno o più condomini. L’incarico può essere affidato, oltre che ad un professionista, anche ad un condomino. L’iter di nomina è lo stesso in entrambi i casi. Il vostro amministratore deve convocare un’assemblea con all’ordine del giorno le sue dimissioni e la nomina di un nuovo amministratore e l’accettazione del suo compenso. A quel punto saranno verbalizzate le sue dimissioni irrevocabili e dovrete incaricare un successore con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. Ossia la maggioranza delle teste intervenute in votazione e che rappresentino almeno 500,00 millesimi (doppio quorum, teste e millesimi), questo sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea è sovrana e se raggiungesse questa maggioranza anche il costruttore verrebbe incaricato. Se non si riuscisse a raggiungere una maggioranza, anche dopo diversi tentativi, assemblee, etc.. ci si dovrà rivolgere all’Autorità Giudiziaria, la quale può provvedere anche alla nomina d’ufficio. A riguardo dei vizi costruttivi, se le missive dell’amministratore e di un eventuale legale con richiesta al costruttore di intervento ai sensi dell’art. 1669 c.c., l’iter corretto è quello di portare l’argomento all’ordine del giorno di un’assemblea con la quale la stessa si dovrà esprimere se costituire civilmente il condominio (votazione con stessa maggioranza spiegata per la nomina dell’amministratore) contro la società costruttrice/venditrice e procedere con un’ ATP (Accertamento tecnico preventivo, se ne avete ancora la possibilità) o direttamente con una causa per risarcimento dei danni. Se il condominio decidesse di non costituirsi, comunque non impedirebbe a ciascun condomino singolarmente ad adire le stesse vie legali. L’Amministratore non può perseguire queste strade senza delibera dell’assemblea di condominio. Infine l’amministratore ha obbligo di ricorrere attraverso decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio. Non ha bisogno di alcuna autorizzazione preventiva se l’assemblea non ha disposto diversamente e se questo non provvede, è passabile di revoca giudiziaria. Per il problema inerente al rispetto delle norme di buon vicinato l’amministratore ha nella mediazione il suo strumento d’intervento. Non possiede strumenti coercitivi, però potete deliberare in assemblea delle sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle clausole del regolamento di condominio, ai sensi dell’art.70 d.a.c.c.

Obbligo del conto corrente condominiale

Obbligo del conto corrente condominiale

Salve, abito in un condomino autogestito da me come figura analoga (non abbiamo un amministratore), anche in questo caso esiste l’obbligo del conto corrente condominiale? Il condominio ha sette proprietari. Grazie infinite per la sua risposta. Marcello.

 

Caro Marcello, se Lei ha ricevuto l’incarico formale, tramite delibera assembleare, di amministratore, ricade assolutamente nell’obbligo di aprire un c/c bancario o postale intestato al condominio. Nel caso Lei svolgesse le funzioni di semplice rappresentante (non amministratore) dei condomini non vi è l’obbligo di apertura del conto corrente.

Il compenso dell’amministratore negligente

Il compenso dell'amministratore negligente

Buongiorno, il nostro amministratore non convoca l’assemblea ordinaria da due anni e di conseguenza anche il suo onorario non viene confermato: voci dicono che non gli spetta nessun compenso fino all’approvazione dell’assemblea, altre voci dicono che l’amministratore rimane in carica in regime di progatio imperii, con l’ultimo compenso approvato dall’assemblea. Quale tesi delle due e’ quella corretta? Giuseppe.

 

Caro Giuseppe, l’amministratore è obbligato ai sensi dell’art. 1129 c.c. a presentare il rendiconto annuale all’assemblea. Secondo questa norma costituisce tra le gravi irregolarità anche  la mancata convocazione dell’assemblea annuale, per questo il vostro amministratore è passibile di revoca giudiziaria nel caso di ricorso anche di un solo condomino. Il mio consiglio è quello di richiedere la convocazione di un’assemblea ai sensi dell’art. 66 d.a.c.c. con all’ordine del giorno la revoca e la nomina di un nuovo amministratore. L’attuale amministratore rimarrà in carica fino a nomina di un successore e ha diritto al compenso deliberato al momento della sua nomina.

Amministratore interno

Amministratore interno

Buongiorno, abito in un condominio composto da 6 inquilini e vista la presunta semplicita’ di gestione e’ stato nominato un amministratore interno (con molti interessi personali assieme ad altri due che detengono la maggioranza). La gestione e’ a dir poco padronale perche’ in virtu’ di questa maggioranza deliberano lavori e prestazioni professionali a favore degli amici non curanti di altri preventivi molto inferiori. Ultimamente si e’ raggiunto il massimo, l’amministratore si e’ riproposto con un onorario che era il triplo del preventivo presentato da un amministratore professionista. Pertanto noi ci troviamo, in forza a delibere della maggioranza a dover sostenere spese molto maggiori per i capricci o gli interessi di alcuni condomini. Secondo lei e’ possibile che cio’ accada? Come possiamo difenderci? Anna.

 

Cara Anna, purtroppo in condominio le decisioni, a parte qualche caso in cui serve l’unanimità, si prendono con le maggioranze previste dall’art.1136 c.c.. Nel suo caso, se vi è la maggioranza qualificata, l’assemblea può affidare incarichi a chi preferisce, così come riconoscere all’amministratore interno un compenso che supera quello medio dei professionisti in zona. Quindi vi è ben poco da fare. I condomini in minoranza devono lavorare in assemblea per mediare e convincere che alcune scelte sarebbero da prendere e valutare con altri criteri. Ad ogni modo quello che le posso consigliare è di operare per riuscire ad affidare l’incarico amministrativo ad un serio professionista esterno che possa rompere questo filo conduttore tra l’attuale amministratore e parte dei condomini.

Corretta gestione del condominio

Corretta gestione del condominio

Buongiorno, tre anni fa siamo riusciti a revocare l’incarico al nostro amministratore (45 anni di gestione – ci ha lasciato un mare di guai )il condominio e’ composto da 80 unita’ e i proprietari sono appena 10 persone. Il nuovo amministratore e’ stato nominato con i voti dei due proprietari con piu’ millesimi, gli stessi che appoggiavano l’ex amministratore . Ora, il nuovo amministratore continua ad operare con le modalita’ del precedente. Noi piccoli proprietari cosa dobbiamo fare per avere piu’ equita? Il vecchio amministratore ha lasciato tante passivita’ e ha amministrato per tantissimi anni senza un conto corrente intestato al condominio, tutto andava su un unico conto, cosa possiamo fare? Mario.

 

Caro Mario, in merito alla nomina del nuovo amministratore non posso far altro che rimandarti alla risposta data ad Anna proprio qui sotto. Per il resto che dire. Per quanto concerne il conto corrente intestato al condominio con la nuova L. 220/2012 è divenuto finalmente obbligatorio ed in difetto è motivo di grave irregolarità che può essere utilizzata per la richiesta di revoca dall’incarico all’autorità giudiziaria (art.1129 c.c.). Il mio consiglio è quello di partecipare alla vita condominiale in modo da poter verificare che l’amministratore rispetti i suoi obblighi gestionali dettati dall’art. 1129 c.c. e che rispetti le sue attribuzioni (art.1130 c.c.). Nel caso riscontraste delle irregolarità, magari perpetuate nel tempo, dopo averne discusso con l’amministrazione stessa, potrebbe essere un bene riportarle in assemblea in modo da valutare con gli altri condomini se confermare la fiducia o meno all’attuale amministratore. In caso di uno stallo decisionale e di episodi di estrema gravità potete ragionare se rivolgervi all’autorità giudiziaria per richiedere una revoca d’ufficio.

Privacy tra condomini

Privacy tra condomini

Buongiorno, il condominio e’ creditore nei miei confronti di alcune spese, e’ normale che l’amministratore informi gli altri condomini via email dei miei conti in sospeso? Non esiste la privacy? Katia.

 

Cara Katia, tra i condomini non esiste privacy e quindi gli altri condomini possono accedere alla sua posizione e viceversa.