Impianti a servizio di più fabbricati

Impianti a servizio di più fabbricati

Buonasera , abito in una casa interna con un numero civico esistente prima della costruzione del palazzo fronte strada. Tra la mia casa ed il palazzo c’e’ una specie di chiostra di mia proprieta’ in cui sono convogliati, oltre ai miei, gli scarichi fognari del palazzo. Quel palazzo e’ formato da sei appartamenti e le veci dell’amministratore le fa il proprietario di un appartamento, lo stesso e’ poco incline a farsi carico dei problemi ed e’ difficilmente reperibile. Domanda: posso obbligare i condomini di detto palazzo a nominare un amministratore con cui interloquire? Posso far togliere gli scarichi dalla mia proprieta’ o almeno chiedere una separazione dai miei? La ringrazio per la sua risposta, Stefano.

 

Caro Stefano, da quello che posso capire dalla tua descrizione, tu sei proprietario di un fabbricato intercluso alla pubblica via che condivide con il condominio limitrofo e situato sul fronte strada alcune spese relative ad entrambi i fabbricati (fogne, illuminazione del passaggio, campanelli, etc ).  Sicuramente non facendo parte di questo condominio non hai alcun potere per imporre a loro la nomina di un Amministratore.
Tra l’altro considera che se si tratta di un palazzo formato da sei alloggi, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non ricade neppure nell’obbligo della nomina dell’Amministratore. Pertanto sarebbe una loro scelta assolutamente facoltativa. All’epoca della costruzione di questo condominio probabilmente è stata creata, relativamente all’impianto fognario, una servitù di passaggio sulla tua proprietà. Certamente puoi proporre loro se hanno interesse a separare i loro scarichi dai tuoi, ma dovrebbero chiaramente approvare questa scelta e deliberare le opere necessarie. Se questi impianti cagionano danni alla tua proprietà i tuoi vicini devono attivarsi per eseguire le manutenzioni necessarie.

Installare una stufa e il problema canna fumaria

Installare una stufa e il problema canna fumaria

Buongiorno, vorrei installare una stufa nell’alloggio che sto valutando di acquistare. E’ possibile? Il condominio e’ strutturato su tre piani fuori terra e non credo esistano canne fumarie esistenti. Eventualmente potrei utilizzare quella della cucina? Grazie, Colombo.

 

Gentile Colombo, non può utilizzare la canna di aspirazione della cucina in quanto serve esclusivamente per la cappa e non per lo scarico di fumi da combustione. Le consiglio di appurarsi se esistono già canne fumarie collettive a cui è tecnicamente possibile collegarsi, in difetto, per essere a norma, è necessario realizzarne una ex novo fino al tetto. In quest’ultimo caso, essendo una installazione in facciata, è bene chiedere di discutere in assemblea il nulla osta da parte degli altri condomini.

Adeguamento dell’impianto ascensore

Adeguamento dell'impianto ascensore

Buongiorno, durante l’ultima assemblea e’ stato avviato l’iter per l’adeguamento del vano ascensore secondo le normative vigenti. Nonostante la necessita’ dell’adeguamento non tutti i condomini (tra l’altro gia’ morosi) hanno aderito e hanno manifestato la loro indifferenza. La mia domanda e’, e’ consentivo regolare l’uso dell’impianto in base a chi paga e chi no? Grazie! Domenico.

 

Caro Domenico, è bene considerare che se si tratta di prescrizioni al collaudo biennale dell’impianto, se questi interventi non verranno eseguiti il tecnico, alla prossima scadenza, potrebbe non concedere esito positivo al controllo e sospendere il servizio dell’ascensore per carenza di sicurezza. E’ pacifico che per interventi di messa a norma come può essere il quadro elettrico dell’impianto etc, trattandosi di interventi onerosi devono passare all’approvazione dell’assemblea. Se l’intervento viene deliberato raggiungendo l’adeguato quorum, ossia la maggioranza delle teste intervenute in votazione che rappresentino almeno 500 millesimi, anche i contrari e/o astenuti dovranno adeguarsi e pagare la propria quota su queste spese. Se non si raggiunge il quorum l’amministratore non sarà autorizzato a far eseguire il lavoro e  pertanto si aprirà la discussione sul rischio che le ho premesso. Il codice civile, con l’art.63 d.a.c.c., oggi prevede la possibilità da parte dell’amministratore di sospendere i servizi suscettibili di utilizzazione separata ai condomini che hanno una morosità prolungata per almeno un semestre. Nel caso il vostro ascensore, per il funzionamento, fosse dotato di sistema con i Badge (i tesserini di plastica per intenderci) si potrebbe pensare di disattivare quelli in dotazione ai condomini morosi. Naturalmente per portare avanti questa procedura si dovrà attivare il vostro amministratore con le comunicazioni del caso.

Modalità di utilizzo del terrazzo condominiale

Modalità di utilizzo del terrazzo condominiale

Egregi signori, mio figlio prendeva il sole sulla terrazza condominiale in bermuda, in seguito alle lamentele di una condomina l’amministratore gliel’ha vietato sostenendo che la terrazza condominiale non e’ un solarium. Mi rivolgo a voi per sapere per cosa puo’ essere utilizzata la terrazza oltre che per stendere i panni ed inoltre dove posso trovare le norme che regolano l’uso di questo bene comune. Inoltre ho chiesto all’amministratore il mansionario del portiere, mi ha risposto che potra’ darmelo solo con l’autorizzazione dell’assemblea, vi chiedo se tutto cio’ e’ corretto e qual’e’ la norma che vieta ad un condomino di ricevere il mansionario del portiere che in parte retribuisce. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta e porgo distinti saluti. Gabriella.

 

Cara Gabriella, per sapere in che modo è utilizzabile il terrazzo condominiale deve leggere il regolamento di condominio. Se nulla è regolamentato le consiglio di chiedere all’amministratore di inserire nell’ordine del giorno della prossima riunione tale argomento. Trattandosi di una norma regolamentare è approvabile con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. e quindi non serve l’unanimità. Ad ogni modo generalmente i terrazzi condominiali non vengono adibiti a solarium. Per quanto concerne il mansionario del portiere l’amministratore è tenuto a darle una copia, così come per tutti i documenti condominiali e dunque anche di sua proprietà. Non serve alcuna autorizzazione assembleare. Le consiglio una raccomandata a/r dove chiede all’amministratore ufficialmente le copie rimborsando ovviamente le spese di cancelleria.

Appropriazione di uno spazio comune

Appropriazione di uno spazio comune

Salve, sul terrazzo di copertura del condominio e’ stata realizzata una costruzione abusiva successivamente condonata pertanto i condomini non hanno piu accesso sul terrazzo, perche’ ci viene vietato l’accesso? Dell’area se ne e’ appropriato chi ha commesso l’abuso. Grazie. Mario.

 

Caro Mario, se un condomino si è appropriato di uno spazio comune unilateralmente e senza alcun titolo per ritornarne in possesso il condominio deve adire le vie legali per ottenere l’interversione del possesso.

Assegnazione posti auto condominiali

Assegnazione posti auto condominiali

Buongiorno, nell’anno 2009 ho acquistato un appartamento con assegnazione posto auto in un condominio di nuova costruzione. Dall’anno 2013 detto condominio ha un amministratore e dal regolamento condominiale risulta che io sono assegnatario di un posto auto ( viene indicata l’ubicazione esatta). Ancora sull’area di parcheggio non vi sono le strisce orizzontali e nemmeno i numeri dei rispettivi parcheggi. Nella planimetria del regolamento condominiale risultano i numeri dei posti auto ed il nominativo di coloro che li devono occupare. Io fino alla data odierna nonostante sia assegnatario del posto auto non riesco a parcheggiare in quanto il mio posto viene occupato da altra autovettura di condomino. Numerose volte ho rappresentato all’amministratore il problema, ma fino ad oggi non e’ cambiato nulla. Gentilmente cosa posso fare per venire in possesso del posto auto che mi e’ stato assegnato? Grazie. Aurelio

 

Caro Aurelio, deve scrivere una raccomandata a/r all’amministratore chiedendogli di far rispettare il Regolamento di Condominio. Da quello che mi spiega i posti auto sono condominiali ma assegnati contrattualmente in utilizzo ai vari condomini, pertanto l’amministratore deve attivarsi nel diffidare il condomino che non rispetta gli accordi. In estrema ratio l’amministratore potrà ingiungere legalmente il condomino al rispetto di detto Regolamento.

Opere su parti condominiali e private

Opere su parti condominiali e private

Buongiorno, vivo in un condominio costruito nel 1970 e costituito da sette unita’ su tre piani. Il tetto e’ a lastrico ad uso condominiale e funge da tetto per tutti, e’ solamente impermeabilizzato e copre due appartamenti. Nel corso del 2013 e 2014 abbiamo deciso di fare lavori di nuova impermeabilizzazione ( perche’ la terrazza dal 1970 era stata solo riparata e vi erano state delle infiltrazioni negli appartamenti sottostanti ) e dare la possibilita’ ai proprietari dell’ultimo piano di farsi la coibentazione a proprie spese. 1. Abbiamo ripartito la spesa per i lavori di impermeabilizzazione in base ai millessimi di proprieta’, abbiamo fatto bene a ripartirle in questo modo? 2. Abbiamo dato facolta’ ai proprietari dell’ultimo piano di farsi la coibentazione in quanto in uno dei due appartamenti si e’ formata della muffa, inoltre sempre questo appartamento e’ stato ristrutturato da circa otto anni e senza autorizzazione assembleare i proprietari hanno cambiato i balconi da legno a legno e alluminio, e’ stato installato un blindato con conseguenziale modifica in parte del colore e dell’estetica sulle parti comuni – scale. Il condominio e’ obbligato ha fare la coibentazione e nel caso fosse obbligato come si dovrebbe ripartire la spesa fermo restando che il condominio ha deliberato di autorizzare i proprietari a fare la coibentazione a spese loro?, possiamo richiedere il ripristino dei luoghi? Grazie. Michele.

 

Caro Michele, preso atto che dagli atti notarili e/o dal Regolamento di Condominio il lastrico solare è condominiale posso dire che ripartire la nuova impermeabilizzazione della copertura del fabbricato con la tabella di proprietà generale tra tutte le unità è stato corretto. Per quanto riguarda il secondo quesito la coibentazione della copertura va ripartita a carico del condominio se l’assemblea delibera in questo senso, altrimenti come nel vostro caso di specie i due condomini dell’ultimo piano ai sensi dell’art. 1102 c.c. possono, a loro spese, effettuare questo intervento che non è altro che una miglioria. Non avete nessun obbligo. Per quanto concerne il cambio del portone d’ingresso con un blindato, essendo un apprestamento per la sicurezza non può essere vietato e il suo vicino può farlo. Si cerca sempre di far mantenere il colore del portone il più simile possibile all’originale ma dovete tenere conto che certi colori ed estetiche prodotte tanti anni fa oggi non sono più reperibili in commercio. Generalmente la tipologia di parapetto viene cambiata uniformemente per l’intero condominio durante delle opere straordinarie regolarmente deliberate e concordate. Se ritenete che questa modifica è andata ad alterare il decorso architettonico e le linee estetiche del condominio potete, in estrema ratio, adire le vie legali.

Infiltrazioni d’acqua dal lastrico solare ad uso esclusivo

Infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare ad uso esclusivo

Buongiorno, la situazione e’ questa: abito sotto ad un terrazzo a vasca che da problemi di infiltrazioni di acqua in casa nostra. Tra qualche settimana e’ previsto il rifacimento del terrazzo, ma durante le ultime piogge ci sono state ulteriori infiltrazioni. Ho scritto all’ammministratore e per cc al vicino, dicendo di questo problema, ovviabile con la pulitura della piletta nel terrazzo. Il vicino non e’ in casa in questo periodo e l’amministratore ha le chiavi, ma il vicino ha negato l’accesso all’amministratore per iscritto se non per i lavori di ristrutturazione. Visto che la sua proprieta’ danneggia la nostra, puo’ negare l’accesso? In ogni comunicazione continua a riportare che il terrazzo e’ 1/3 di sua competenza e 2/3 del condominio, come se cio’ gli consentisse di lavarsene le mani. Significa qualcosa? L’unico accesso al terrazzo e’ tramite casa sua, oppure tramite il tetto, molto piu’ laborioso. La ringrazio e la saluto cordialmente. Gabriella.

 

Cara Gabriella, il tuo vicino fa riferimento all’art. 1126 c.c. il quale stabilisce che la ripartizione della spesa  per il rifacimento di un lastrico solare ad uso esclusivo sia 1/3 a carico di chi ha l’uso esclusivo e 2/3 a chi il lastrico funge da copertura. E sarà corretto ripartire in questo modo la ristruttuazione dello stesso visti i problemi all’impermeabilizzazione che causa infiltrazioni d’acqua nella sua proprietà. Però se le ultime infiltrazioni derivano dalla mancata pulizia della piletta di scarico del terrazzo, il danno è esclusivamente a carico del suo vicino in quanto è lui che ha il dovere di manutentare tale scarico. Se si rifiuta di far accedere ai propri locali, io manderei una bella raccomandata a/r in cui dovete documentare i danni provocati da questa mancata pulizia dello scarico e gli richiedete il risarcimento dei danni provocati.

Sostituzione pavimentazione del balcone privato

Sostituzione pavimentazione del balcone privato

Salve, sono proprietario di un appartamento sito al 4° piano di un edificio con due scale (la mia scala di 4 piani e l’altra di 5). Vorrei cambiare il pavimento del mio balcone loggiato con materiali diversi da quelli del resto del condominio. Preciso che non andrei ad intaccare l’estetica della facciata, perche’ cambierei solo il pavimento. Solo l’appartamento al 5° piano dell’altra scala vedrebbe la differenza di materiale, essendo l’unico sopra di me. Vorrei sapere se posso farlo liberamente o se devo chiedere autorizzazione al condominio. Grazie mille. Stefano.

 

Caro Stefano, preso visione del caso che mi sottopone posso risponderle che a mio avviso non ci sono problematiche particolari nel sostituire il materiale/colorazione della sua pavimentazione, visto e considerato che questa non è comunque visibile dall’esterno.  Ad ogni modo, come sempre, consiglio di informare e confrontarsi con il condomino sopra di lei in quanto sarebbe poi l’unico che potrebbe lamentarsi o innescare una lite. E’ bene ricordare che la Cassazione nel corso degli anni ci ha dato indicazioni, anche se queste lasciano spazio a diverse interpretazioni, ma in definitiva ci dice che il rifacimento della pavimentazione del balcone può alterare il decoro dello stabile se ne causa un deprezzamento economico. L’onere di dimostrare tutto ciò è posto sempre in capo a chi se ne lamenta.

Struttura in legno e assemblea

Struttura in legno e assemblea

Salve, abito in un condominio di recente costruzione. Il proprietario al piano terra ha realizzato una struttura in legno posta proprio sotto il mio balcone. L’interessato a suo dire fara’ una tettoia per la copertura di una vasca idromassaggio. Volevo un vostro parere. Grazie. Antonio

 

Caro Antonio, se la struttura è ancorata alla facciata il suo vicino deve chiedere l’autorizzazione preventiva al condominio in quanto va a modificare il prospetto del fabbricato. Se la struttura è ancorata addirittura al suo balcone, l’interessato deve chiedere l’autorizzazione a Lei in quanto il balcone è sua proprietà esclusiva.