Come ripartire le spese cagionate al privato

Come ripartire le spese cagionate al privato

Buongiorno signori, vorrei gentilmente sapere in che modo vanno ripartite le spese tra condomini per danni ad un appartamento dovute ad una infiltrazione d’acqua. L’infiltrazione d’acqua e’ cagionata da lastrici solari che fanno parte della copertura ma sono ad uso esclusivo di alcuni privati. Nello specifico mi serve sapere se il danno all’interno dell’appartamento privato va suddiviso in millesimi oppure in parti uguali o in altro modo. Cordiali saluti, Stefano.

 

Caro Stefano, le spese per il ripristino dei danni all’interno di un alloggio, cagionati da una infiltrazione d’acqua proveniente da un lastrico solare ad uso esclusivo vanno ripartite ai sensi dell’art. 1126 c.c.. Un terzo a carico di chi ha l’uso esclusivo del lastrico e i due terzi a carico delle unità immobiliari a cui questo lastrico funge da copertura ripartendo la cifra per millesimi di proprietà.

Affitto di una stanza di un alloggio e spese condominiali

Affitto di una stanza di un alloggio e spese condominiali

Il condominio per adeguarsi alla normativa che impone la contabilizzazione del calore deve far eseguire da professionista abilitato un “Progetto di contabilizzazione e termoregolazione” unito a “Diagnosi energetica dell’edificio”. Domanda: questa spese come deve essere ripartita tra i condomini ? Grazie, Paolo.

 

Gentile Paolo, le competenze per professionisti, che per varia natura, svolgono prestazioni per conto del condominio devono essere ripartite tra i condomini ai sensi del primo comma dell’art. 1123 c.c., ossia per millesimi di proprietà.

Le competenze dei professionisti

Le competenze dei professionisti

Il condominio per adeguarsi alla normativa che impone la contabilizzazione del calore deve far eseguire da professionista abilitato un “Progetto di contabilizzazione e termoregolazione” unito a “Diagnosi energetica dell’edificio”. Domanda: questa spese come deve essere ripartita tra i condomini ? Grazie, Paolo.

 

Gentile Paolo, le competenze per professionisti, che per varia natura, svolgono prestazioni per conto del condominio devono essere ripartite tra i condomini ai sensi del primo comma dell’art. 1123 c.c., ossia per millesimi di proprietà.

Appartamento sfitto e spese condominiali

Appartamento sfitto e spese condominiali

Gentile amministratore, sono proprietario di un appartamento a bologna, che tengo chiuso da diversi anni, e devo pagare regolarmente il condominio come se ci abitassi, compreso il riscaldamento che e’ condominiale. Vorrei sapere se in questi casi di abitazioni vuote, spetti una riduzione nel pagamento delle rate di condominio o va comunque pagato normalmente come se fosse abitato. Grazie. Francesco.

 

Caro Francesco, in condominio si considera l’uso potenziale di un bene e/o servizio comune, non l’uso effettivo. Potenzialmente Lei può sempre usufruire dei servizi condominiali e pertanto come prescrive l’art. 1118 c.c. non può sottrarsi dall’obbligo di contribuire alle spese.

Infiltrazioni e intervento amministratore

Infiltrazioni e intervento amministratore

Buongiorno, ho un’infiltrazione notevole sul soffitto del mio box proveniente dal terrazzo ad uso esclusivo del condomino di sopra. Il condomino dice che della cosa se ne deve occupare l’amministratore, il quale, benche’ avvertito non interviene. Poiche’, date le piogge, la situazione tende ad aggravarsi, cosa e’ necessario fare e a chi competono le spese. Io avrei diritto ad un risarcimento, dato che ho l’auto in ambiente spesso umido e il box perderebbe di valore se dovessi venderlo? Saluti Licia.

 

Cara Licia, se l’infiltrazione deriva da un lastrico solare ad uso esclusivo la spesa è 1/3 a carico del proprietario che ne detiene l’uso esclusivo e 2/3 tra i condomini per il quale il lastrico funge da copertura, il tutto ai sensi dell’art. 1126 c.c. Sollecitate l’amministratore.

Problemi con lavori non andati a buon fine

Problemi con lavori non andati a buon fine

Buongiorno, abito all’ ultimo piano di un edificio appena ristrutturato. I lavori non sono andati a buon fine in quanto nel soffitto del mio bagno ci sono infiltrazioni di acqua nonostante anche il terrazzo condominiale sia stato ristrutturato e l’intonaco sulle facciate e’ gia’ spaccato. I lavori sono cominciati 5 anni fa e da circa tre anni sono terminati. Mi mancano 4 rate per il termine dei pagamenti . Cosa posso fare per far valere i miei diritti di condomino danneggiato? Posso sospendere i pagamenti? Grazie. Lello.

 

Caro Lello, sospendere i pagamenti è sempre un errore in quanto se la contabilità è stata debitamente approvata dall’assemblea, l’amministratore deve riscuotere e probabilmente Lei subirà un decreto ingiuntivo da parte del condominio e quindi un aggravio di spese. Sarà eventualmente l’amministratore a gestire e trattanere delle somme sui pagamenti residui alla ditta fino a che non sistemeranno i problemi.  Il mio consiglio è di informare mediante raccomandata a/r l’amministratore richiedendo un tempestivo sopralluogo assieme alla ditta esecutrice dei lavori per valutare le cause e gli interventi correttivi da intraprendere. Nel caso non fossero terminate le garanzie sui lavori concordate o quelle di Legge dovrà essere cura dell’amministratore attivarle. Consideri che le garanzie da Codice Civile per le opere di ristrutturazione sono di due anni e che generalemente tramite contratto di appalto se ne concordano cinque.

Spese condominiali e separazione giudiziale dei coniugi

Spese condominiali e separazione giudiziale dei coniugi

Buongiorno, sono proprietario di un immobile al 100%, in fase di separazione con affidamento condiviso, l’immobile e’ stato concesso in diritto di abitazione alla mia ex moglie e figlio minore, tenuto conto della separazione giudiziale, 10 anni, e poi la sentenza di cui sopra, la mia ex-moglie voleva che pagassi la mia quota di amministrazione nella prassi proprietario io e locatario lei. Ad oggi penso che io debba essere in solido solo pagatore delle spese straordinarie dell’immobile, volevo sapere se posso far rivalsa e chiedere in sede legale anche le quote ingiustamente pagate per dieci anni. Enzo.

 

Caro Enzo, la Cassazione con sentenza n. 18476 del 19.09.2005, ha chiarito che se la casa familiare è attribuita in godimento al coniuge non proprietario, questi, nonostante tale assegnazione sia gratuita, è tenuto a sostenere le spese ordinarie, poiché collegate all’uso dell’abitazione. Di conseguenza rimangono a carico dell’ex coniuge proprietario dell’immobile solo le spese straordinarie. Ovviamente i due ex coniugi potranno accordarsi tra loro in modo diverso a tale ripartizione che, per come sopra descritta, deriva solo nel caso in cui intese non ve ne siano. Nel caso, invece, di comproprietà degli ex coniugi della casa familiare, il coniuge assegnatario dovrà ugualmente accollarsi le spese ordinarie, ma quelle straordinarie dovranno essere ripartite in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.

Infiltrazioni d’acqua dal lastrico solare ad uso esclusivo

Infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare ad uso esclusivo

Salve, nel caso di lavori al lastrico solare per infiltrazioni d’acqua, chi paga se la parte del lastrico solare dove bisogna intervenire e’ ad uso esclusivo solo di alcuni condomini? Nel caso specifico il condominio e’ composto da 8 appartamenti e la porzione di lastrico solare dove vanno effettuati i lavori di manutenzione a causa delle infiltrazioni e’ ad uso esclusivo di 4 di questi condomini. In questo caso il pagamento delle spese e’ a carico di tutti i condomini o solo di quelli che possiedono l’ uso esclusivo? Anna.

 

Cara Anna, ai sensi dell’art. 1126 c.c. le spese di manutenzione straordinaria ad un lastrico di uso esclusivo vengono ripartite nel seguente modo:
-1/3 della spesa a carico del condomino che detiene l’uso esclusivo o nel caso di specie a carico dei 4 condomini dividendo questo terzo di spesa tra di loro in base alla tabella millesimale di proprietà generale.
-2/3 della spesa a carico dei condomini a cui il lastrico svolge la funzione di copertura; si guarda la proiezione verticale del lastrico e anche se un appartamento viene coperto in parte il proprietario è obbligato a contribuire. Anche in questo caso ripartendo i due terzi della spesa tra i condomini interessati utilizzando sempre la tabella millesimale di proprietà generale. Nel caso il lastrico coprisse un immobile di proprietà di uno dei condomini che detengono l’uso esclusivo, questo dovrà contribuire per la sua quota anche sui 2/3 di spesa.

Ripartizione spese pulizia scale e ascensore

Ripartizione spese pulizia scale e ascensore

Buonasera, una mia amica, all’interno di un condominio, ha in affitto una sala (prima adibita a deposito) che ora ha trasformato in uno studio per massaggi. L’accesso e’ privato e non utilizza l’ingresso condominiale, ne tantomeno ascensore o zone comuni con il condominio stesso; inoltre non possiede nemmeno le chiavi di nessun portone o zone di accesso. Le sono arrivate da pagare le spese totali di pulizia del vano scale e di gestione dell’ascensore. Deve pagare solo una tantum? Oppure essendo parte del condominio e’ costretta a pagare tutto pur non avendo le chiavi e non usufruendo di nulla? Grazie anticipatamente. Sonia.

 

Cara Sonia, per rispondere esaustivamente alla Sua domanda bisognerebbe possedere qualche dato in più. Ad ogni modo Le posso dire che è necessario che Lei verifichi se catastalmente quei beni comuni non censibili siano effettivamente in comunione anche alla Sua unità immobiliare e verificare, se esiste, quanto dettato dal Regolamento condominiale. Capita che in alcuni casi anche unità che hanno ingresso indipendente etc gli venga data la comunione dell’androne delle scale o altre parti comuni non direttamente collegate a loro in quanto, per esempio, contengono vani tecnici in uso a tutti. In questi casi comunque la percentuale di contribuzione è minima (vedere tabelle millesimali). Nel caso quelle parti siano comuni anche alla Sua unità può farsi dare anche le chiavi per accedervi liberamente.

Ripartizione spese per manutenzione lastrico solare ad uso esclusivo

Ripartizione spese per manutenzione lastrico solare ad uso esclusivo

Buongiorno, innanzitutto complimenti per il servizio che offrite. Vengo subito al dunque: sono proprietario di un immobile al di sopra del quale si trova un terrazzo ad uso esclusivo di un’ altro proprietario, che a causa di infiltrazioni d’ acqua deve essere oggetto di lavori. Faccio presente che il terrazzo copre direttamente due abitazioni e un’ altra sotto casa mia. Come dovra’ essere ripartita la spesa? Grazie mille. Francesco.

 

Caro Francesco, la spesa dovrà essere suddivisa nel seguente modo: 1/3 della spesa complessiva a carico del proprietario che ha l’uso esclusivo del lastrico solare e i 2/3 della spesa rimarrà a carico dei proprietari delle unità immobiliari che sono coperte, anche parzialmente, dal lastrico solare. Il tutto ai sensi dell’art. 1126 del codice civile.