Protocollo sicurezza ambienti lavoro COVID-19

COVID-19

Gli obiettivi del protocollo condiviso per i cantieri edili

Le Parti sociali firmatarie – Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Dipartimento edilizia, Confapi Aniem –  ritengono di “declinare le prescrizioni ivi contenute nella realtà produttiva del settore delle costruzioni, sia negli uffici che nei cantieri”, anche in attuazione del “protocollo condiviso” sottoscritto il 14 Marzo e della normativa nazionale.

I registi di questo protocollo sottolineano che “la tutela e la salute delle maestranze è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita. Pertanto, per le unità produttive e cantieri nei quali le seguenti prescrizioni non potessero essere attuate, saranno attivati gli ammortizzatori sociali emanati dal Governo, per l’intero territorio nazionale, con la causale epidemia Covid-19. Le parti si danno inoltre atto che, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno qualsiasi strumento normativo e contrattuale utile quali  ferie, permessi.

Le parti concordano inoltre che “l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, nell’ipotesi di sospensione dell’attività nei cantieri, in assenza della possibilità di adibire il personale ad altri lavori, riguarderà anche gli impiegati delle aziende, in virtù della stretta interconnessione delle rispettive attività lavorative. Anche in tale ipotesi, saranno utilizzati tutti gli strumenti normativi e contrattuali per mantenere i livelli occupazionali, fermo restando l’utilizzo, laddove possibile, dello strumento del lavoro agile.

L’obiettivo del Protocollo è dunque quello di fornire indicazioni operative “finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19”. Si sottolinea, a questo proposito, che il COVID-19 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.

L’informazione ai lavoratori dei cantieri

Sono tanti i temi trattati dal protocollo e il primo riguarda l’informazione. Si indica che il datore di lavoro, “anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali” (il protocollo riporta a questo proposito l’allegato I del DPCM 8 marzo), attraverso “le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento)”.

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana – continua il protocollo – si invitano i datori di lavoro a “fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche”.

Inoltre i lavoratori autonomi “dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere.

Si segnala poi che le informazioni riguardano inoltre:

  • “l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
  • le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
  • l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”.

I cambiamenti nell’organizzazione aziendale e la sorveglianza sanitaria

Il documento indica che in riferimento alla normativa nazionale relativa all’emergenza COVID-19 e limitatamente al periodo della emergenza le imprese potranno:

    • “disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo SMART WORKING,  o comunque a distanza;
  • procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro”.

 

Sono poi “sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell’azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all’esecuzione dei lavori negli specifici cantieri”.

Inoltre la sorveglianza sanitaria “deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute”.

In particolare:

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
  • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST;
  • il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
  • il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Le parti concordano di costituire un “Osservatorio per monitorare l’andamento del contagio da virus Covid-19 e rimodulare, laddove necessario, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni”.

Concludo segnalando alcuni altri temi affrontati nel protocollo:

  • modalità̀ di ingresso in azienda
  • precauzioni igieniche
  • indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
  • pulizia e sanificazione
  • distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
  • gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • formazione
  • gestione di una persona sintomatica
  • tipizzazione delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore.

SCARICA PROTOCOLLO COVID-19

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 25 marzo 2020 – Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Possono riaprire i cantieri edili SI NO SNI – 3 MAGGIO COVID19

Posso aprire il cantiere edili si o no? È la domanda che ultimamente ci stiamo facendo tutti e come al solito essendo in Italia ce sempre poca chiarezza rimanendo schiavi di grovigli legislativi, normativi, regolamentazioni e circolari. Il DPCM 10 aprile 2020 firmato dal premier Conte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020 proroga la limitazione agli spostamenti e alle attività produttive; poche attività e con tante restrizioni hanno ricevuto il via libera. Il premier ha affermato che non ci sono ancora le condizioni per una riapertura globale delle aziende, quindi anche i cantieri, in Italia.

Ma quali sono queste restrizioni?
Il Governo afferma che “le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti-contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale”.

Il protocollo, come indicato nel testo, “ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa” e “declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19”

Vi invito a leggere il PROTOCOLLO redatto e sottoscritto dalle parti sociali confederali del settore edile che data la sua corposità’ tratto in altro articolo.

CANTIERI CON CODICE ATECO ANCORA SOSPESI

Ancora sospese le attività aventi i seguenti codici ATECO:
– 41.20.00 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali;
 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari;
– 43.11 Lavori di demolizione;
– 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
– 43.3 Completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture);
– 42.91 Costruzione di opere idrauliche;
– 42.99.09 Costruzione di impianti industriali, impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf;
– 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.

CODICI ATECO CONSENTITI

Ammesse le attività con codici ATECO:
– 42 Ingegneria Civile, come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.09 e 42.99.01 che sono tra le attività sospese);
– 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
– 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
– 37 Gestione delle reti fognarie;
– 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
– 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
– 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;

– 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
– 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
– 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

ECCEZIONI REGIONALI

– nelle Province di Rimini e Piacenza, nel capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo (decreto Regione Emilia-Romagna del 11 aprile 2020) restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);
– in Lombardia,PiemonteCampania restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono nemmeno librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);– nel Comune di Cagliari restano restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 25 marzo 2020 – Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

BONUS FACCIATE 90% – FINALMENTE PUBBLICATA LA NUOVA LINE GUIDA DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE

Finalmente dopo tanta attesa, l’Agenzia dell’entate ha pubblicato la nuova guida sul bonus facciata 90%.  Per gli addetti ai lavori, è un grande passo, in modo da poter dare risposte più precise ai continui quesiti dei cittadini, sempre sommersi da norme, leggi interpretazioni sbagliate….

Infondo all’articolo potrai scaricare la guida dell’agenzia dell’entrate rilasciata a Febbraio.

La circolare n. 2/E del 14 febbraio fornisce, infatti, i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. La guida invece fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici.

Bonus Facciate: i lavori ammessi allo sconto fiscale

Il Bonus Facciate è un nuovo sconto fiscale che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa. Possono beneficiarne tutti.

Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“. Attenzione, quindi: si tratta degli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Qualche esempio di lavoro ammesso? Devono riguardare il rinnovo e il consolidamento della facciata esterna dell’edificio, incluse:

  • la mera tinteggiatura o pulitura della superficie o per i balconi o per eventuali fregi esterni;
  • lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio;
  • le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi;
  • gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici, se soddisfano i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Le zone di fruizione

Attenzione, però: una condizione importante per poter beneficiare del Bonus Facciate è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

I soggetti ammessi al beneficio

Di fatto, il Bonus Facciate è per tutti. Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Il calcolo della detrazione del Bonus Facciate

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali: si fa riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Esempio: un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali: si fa riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Cosa fare per fruire del Bonus

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche  per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare 2/2020, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, ecc.

Come si utilizza lo sgravio

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Inoltre, i contribuenti interessati non possono:

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante
  • optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

 

SCARICA LA GUIDA – BONUS FACCIATA 90% AGENZIA ENTRATE

Ristrutturazione e IVA agevolata, dalle entrate chiarimenti sui beni “significativi”

Ristrutturazione e IVA agevolata, dalle entrate chiarimenti sui beni "significativi"

Iva al 10% su grate, zanzariere e sull’installazione di bruciatori su caldaie già installate

Venerdì 13 Luglio 2018

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, chiarisce la disciplina dei “beni significativi” (articolo 7, comma 1, lettera b), legge 488/1999), quelli individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo conto dell’interpretazione autentica di queste regole fornita dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, della legge 205/2017).

Disciplina dei beni significativi
In linea generale, il documento di prassi ricorda che la categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In sintesi, la norma regolatrice degli sconti, contenuta nella Finanziaria 2000, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 3, primo comma, lettere a) e b) del Testo unico dell’edilizia, Dpr 380/2001), se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.

Diverso è, invece, il trattamento fiscale dei “beni significativi” (Dm 29 dicembre 1999), cioè:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
sanitari e rubinetterie da bagno
impianti di sicurezza,
il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

Ebbene, prescrive la norma, in merito ai beni significativi, l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Ipotizziamo, ad esempio, il rifacimento del bagno a un costo totale di 10.000 euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per rubinetteria e sanitari: la manodopera va tutta al 10%, mentre, con riferimento ai 7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Su tale argomento è intervenuta, con una interpretazione autentica, l’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, legge 205/2017), chiarendo, in particolare:
il criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di questi ultimi
le modalità di determinazione del valore dei beni significativi
le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.
L’interpretazione del fisco
Tanto premesso, ai chiarimenti della legge seguono ora i dettagli dell’Agenzia che, prima di tutto, nell’ammettere la tassatività della lista di cui al Dm 29 dicembre 1999, precisa che vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati. Si pensi, ad esempio, alle stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere tranquillamente assimilate alle caldaie, vale a dire a “beni significativi”.

Procedendo con ordine, la circolare chiarisce che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.
A tal proposito propone degli esempi illuminanti, come l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi. Ma, nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) o le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10 per cento.

Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”.

Per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, si legge che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

La clausola di salvaguardia
La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

Fonte Fisconline

Chi determina l’ordine del giorno di una assemblea?

Chi determina l'ordine del giorno di una assemblea?

È noto che l’ordine del giorno rappresenta l’elenco degli argomenti che andranno ad essere trattati nell’assemblea condominiale.

Ai sensi dell’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Gli aventi diritto a partecipare all’assemblea, quindi, devono essere preventivamente informati, per iscritto, di che cosa s’andrà a discutere nella riunione.

Per entrare nel merito dei quesito postoci dal nostro lettore è utile rispondere preliminarmente ad un altro: chi decide l’ordine del giorno?

Risposta: chi la convoca (ossia l’amministratore, uno dei condomini nel caso di mancanza dell’amministratore o cessazione dall’incarico per perdita dei requisiti, o i condomini convocanti ex art. 66 disp. att. c.c.)

In questo contesto, è lecito domandarsi: chi convoca l’assemblea, supponiamo, per comodità rispetto al caso che stiamo trattando l’amministratore, può formulare l’ordine del giorno di propria iniziativa o è tenuto a rispettare eventuali richieste?

La risposta è articolata; vediamo perché.

Assemblea ordinaria
In relazione a quest’assemblea l’amministratore deve, prima d’ogni cosa far discutere di quanto necessario rispetto agli ordinari adempimenti annuali e quindi:

approvazione rendiconto;
approvazione preventivo;
sua eventuale revoca e nuova nomina.

L’assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del rendiconto dev’essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (cfr. art. 1130 n. 10 c.c.). In tal caso, quindi, l’ordine del giorno è parzialmente deciso dalla legge.

All’amministratore resta la possibilità d’inserirvi tutti gli argomenti di cui ritiene utile discutere, anche quelli suggeriti dai condomini. Riguardo a questi ultimi, salvo il caso dell’assemblea straordinaria di cui diremo oltre, l’amministratore è vincolato ad inserire nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti da un singolo condomino se la discussione riguarda una delle innovazioni disciplinate dal secondo comma dell’art. 1120 c.c.

A dire il vero questi argomenti devono essere inseriti nell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria se la richiesta coincide con lo svolgimento di questa riunione, altrimenti l’amministratore è tenuto a convocare apposita assemblea (cfr. art. 1120, terzo comma, c.c.).

Assemblea straordinaria
Nel caso di assemblea straordinaria, oltre ai casi in cui lo ritiene più opportuno, l’amministratore è tenuto a convocarla “quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio” (art. 66, primo comma, disp. att. c.c.). La norma prosegue e termina specificando che “decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.

In questo contesto la Cassazione ha specificato che, assieme alla richiesta di convocazione, “deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all’amministratore di inserire argomenti all’ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell’organo amministrativo o decisionale del condominio”(Cass. 31 ottobre 2008 n. 26336).

Insomma, la richiesta del singolo condomino non è vincolante (salvo casi come quello sopra indicato o per i casi di irregolarità nella gestione, es. mancata apertura conto corrente), ma l’amministratore, per ciò solo, non deve automaticamente respingere ogni richiesta.

Fonte: CondominioWeb