Amministratore nominato dal costruttore

Amministratore nominato dal costruttore

Buongiorno, vivo in un condominio di 8 alloggi da 8 anni, l’amministratore nominato dal costruttore ha convocato una assemblea nel 2006 dopodiche’ ha inviato a tutti una quota da pagare per spese condominiali. Nel 2007 ha mandato una lettera con la quale chiedeva di pagare nuovamente una quota e promettendo di convocare una assemblea nel febbraio 2008 per l’approvazione del rendiconto dei due anni passati. Questa assemblea non e’ mai stata convocata e non sono state piu’ state richieste quote. Oggi nel 2014 dopo la vendita di 2 appartamenti risulta che ogni condomino deve pagare circa 1.700,00 euro per le spese di questi anni e che l’amministratore ha pagato fino ad ora di tasca sua. Come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo convocare noi condomini l’assemblea? E questi soldi a patto che ci faccia vedere i rendiconti degli anni passati dobbiamo versarli subito? Oppure dobbiamo incaricareun legale? Grazie. Paolo

 

Caro Paolo, prima di tutto prima di versare quote è necessario che l’amministratore in carica provveda a convocare una assemblea ordinaria con all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci consuntivi di tutti gli esercizi terminati e i relativi stati di riparto. Questi bilanci, allegati alla convocazione, dovranno essere comprensivi di conto cassa e stato patrimoniale così come dettato dalla L.220/2012. Viste le presunte anticipazioni di cassa dell’amministratore sarebbe opportuno che un gruppo di condomini (capiscala o consiglieri), qualche giorno prima dell’adunanza, si rechi in studio dall’amministratore a visionare le pezze giustificative delle voci di bilancio e prendere visione delle pezze a supporto del rimborso richiesto dal professionista per gli anticipi effettuati durante questi anni, nonché degli estratti conto bancari. Le ricordo che un amministratore che per due anni non rende conto della propria gestione è passibile di revoca giudiziaria. Solo una volta approvati i bilanci l’amministratore ha la forza di richiedervi il pagamento delle quote di spettanza e magari concorderete insieme le modalità di rientro in base alle necessità di cassa. Se invece l’amministratore non si rende disponibile alla convocazione dell’assemblea vi consiglio di procedere con la richiesta ai sensi dell’art.66 d.a.c.c. ma di farvi assistere da un legale o dal futuro vostro amministratore. L’obbiettivo oltre a verificare la cassa è quella di sostituire il vostro amministratore il prima possibile!!!

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