Autogestione condominio

Autogestione condominio

Buongiorno, abito in un condominio composto da 3 edifici, 2 da 4 unita’ a schiera e 1 da 6, per un totale di 14 unita’ uguali. In comune abbiamo: passo carraio con cancello automatico, recinzione esterna, impianti fognari e smaltimento acque bianche, la strada interna al complesso e i parcheggi all’aperto. Da circa 20 anni ci amministriamo autonomamente a rotazione ogni due anni, in coppia. Nei giorni scorsi ci siamo riuniti per procedere alla nomina eventuale di un amministratore esterno, ma e’ prevalsa la proposta di mantenere l’attuale “Assetto amministrativo” mantenendo i due rappresentanti “Facenti funzione”. Unico contrario io, che pero’ sono uno dei due rappresentanti in carica. A cosa vado incontro, in caso di sinistri o peggio? Se faccio firmare a tutti i condomini una liberatoria con assunzione di responsabilita’ collettiva: posso stare tranquillo? E’ stato proposto di aggiornare l’attuale polizza del condominio includendo le responsabilita’ dei “Facenti funzione”; sara’ sufficiente? Non intenderei rivolgermi ad un giudice per ottenere comunque un amministratore esterno, dato che fino ad ora ha funzionato bene e tutto sommato si va d’accordo. Che consigli potete darmi? Giovanni.

 

Caro Giovanni, il mio consiglio è quello di aggiungere una nota al momento della verbalizzazione della nomina del “facente funzione” ai sensi dell’art. 1129 c.c. durante le assemblee ordinarie. La specifica è la seguente “In qualsiasi momento potrà essere nominato un nuovo amministratore con delibera dell’assemblea che potrà essere convocata da un qualsiasi condòmino. Stante l’inerzia assembleare, i condòmini che avranno richiesto l’assemblea potranno rivolgersi al Tribunale per ottenere la nomina giudiziale come previsto dall’art. 1129. Resta inteso che fino a nomina di un nuovo amministratore la responsabilità civile, amministrativa e penale rimane a carico di tutti i condòmini in maniera solidale per eventuali violazioni di legge, come specificato dalla Suprema Corte in sentenza cassazione N. 15858 del 12/11/2002.” Posso confermare che è buona cosa che inseriate nella globale fabbricati la responsabilità civile dell’amministratore di condominio. Per il resto, visto che ricadete nell’obbligatorietà dell’amministratore, se le cose dovessero andare male, qualsiasi condomino potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di richiedere una nomina d’ufficio.

Condividi