Opere su parti condominiali e private

Opere su parti condominiali e private

Buongiorno, vivo in un condominio costruito nel 1970 e costituito da sette unita’ su tre piani. Il tetto e’ a lastrico ad uso condominiale e funge da tetto per tutti, e’ solamente impermeabilizzato e copre due appartamenti. Nel corso del 2013 e 2014 abbiamo deciso di fare lavori di nuova impermeabilizzazione ( perche’ la terrazza dal 1970 era stata solo riparata e vi erano state delle infiltrazioni negli appartamenti sottostanti ) e dare la possibilita’ ai proprietari dell’ultimo piano di farsi la coibentazione a proprie spese. 1. Abbiamo ripartito la spesa per i lavori di impermeabilizzazione in base ai millessimi di proprieta’, abbiamo fatto bene a ripartirle in questo modo? 2. Abbiamo dato facolta’ ai proprietari dell’ultimo piano di farsi la coibentazione in quanto in uno dei due appartamenti si e’ formata della muffa, inoltre sempre questo appartamento e’ stato ristrutturato da circa otto anni e senza autorizzazione assembleare i proprietari hanno cambiato i balconi da legno a legno e alluminio, e’ stato installato un blindato con conseguenziale modifica in parte del colore e dell’estetica sulle parti comuni – scale. Il condominio e’ obbligato ha fare la coibentazione e nel caso fosse obbligato come si dovrebbe ripartire la spesa fermo restando che il condominio ha deliberato di autorizzare i proprietari a fare la coibentazione a spese loro?, possiamo richiedere il ripristino dei luoghi? Grazie. Michele.

 

Caro Michele, preso atto che dagli atti notarili e/o dal Regolamento di Condominio il lastrico solare è condominiale posso dire che ripartire la nuova impermeabilizzazione della copertura del fabbricato con la tabella di proprietà generale tra tutte le unità è stato corretto. Per quanto riguarda il secondo quesito la coibentazione della copertura va ripartita a carico del condominio se l’assemblea delibera in questo senso, altrimenti come nel vostro caso di specie i due condomini dell’ultimo piano ai sensi dell’art. 1102 c.c. possono, a loro spese, effettuare questo intervento che non è altro che una miglioria. Non avete nessun obbligo. Per quanto concerne il cambio del portone d’ingresso con un blindato, essendo un apprestamento per la sicurezza non può essere vietato e il suo vicino può farlo. Si cerca sempre di far mantenere il colore del portone il più simile possibile all’originale ma dovete tenere conto che certi colori ed estetiche prodotte tanti anni fa oggi non sono più reperibili in commercio. Generalmente la tipologia di parapetto viene cambiata uniformemente per l’intero condominio durante delle opere straordinarie regolarmente deliberate e concordate. Se ritenete che questa modifica è andata ad alterare il decorso architettonico e le linee estetiche del condominio potete, in estrema ratio, adire le vie legali.

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