Ripartizione spese tra proprietario ed inquilino

Ripartizione spese tra proprietario ed inquilino

Buongiorno, sono proprietario di un appartamento all’interno di un condominio. L’appartamento e’ concesso in locazione dal 2012 e le spese condominiali sono a carico del conduttore come espressamente indicato nel contratto di locazione. L’amministratore ad ogni mia richiesta di aggiornamenti sulla situazione dei versamenti per le quote condominiali da parte del mio inquilino rispondeva che era tutto in regola. L’amministratore ha presentato i bilanci al 31/12/2013 solo il 21/11/2014 e solo allora con mio sconcerto ho appreso che il mio inquilino non paga le quote condominiali a lui spettanti dal gennaio del 2013. L’amministratore mi ha inviato una mail scusandosi dell’accaduto e dicendo che ha fatto confusione con un’altra persona. Posso chiedere i danni all’amministratore per grave inadempienza chiedendo il risarcimento del danno quantificato nelle quote dal 30/06/2013 (termine entro il quale avrebbe dovuto presentare i bilanci) in poi visto che non potevo in alcun modo sapere se i versamenti al condominio erano in regola? Grazie. Renzo.

 

Caro Renzo, lei è il responsabile della conduzione del suo alloggio e anche dell’erogazione delle spese condominiali. Il suo contratto indica che il conduttore doveva far fronte alle spese di sua competenza direttamente al condominio, ma se questo non paga, l’amministratore deve e può esclusivamente venire a battere cassa da lei, anche mediante decreto ingiuntivo. (che non si può richiedere per l’inquilino, ma nel caso sarà lei poi a rivalersi sul conduttore). Lei inoltre può tranquillamente tenersi informato con l’amministratore sullo stato dei pagamenti, così come dice di aver fatto, e l’amministratore deve informarla se il suo inquilino è gravemente moroso. In questo caso vi è una mancanza professionale che deriva dal fatto di non aver adempiuto a quanto dettato dalla L.220/2012, ossia che entro sei mesi dalla fine dell’esercizio l’amministratore, pena possibilità di richiesta di revoca giudiziaria, deve attivarsi coattivamente alla riscossione dei crediti ancora insoluti. Tra l’altro la stessa norma prevede che entro 30 gg dalle movimentazioni bancarie, compresi i versamenti dei condomini, la contabilità condominiale deve essere aggiornata. Per cui l’amministratore ha tutto il tempo per fare telefonate, solleciti, diffide ed infine se necessario il decreto ingiuntivo. La cosa che potete valutare è la sostituzione dell’amministratore con un professionista più attento, anche se ricordo che errare è umano.

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