BONUS FACCIATE 90% – FINALMENTE PUBBLICATA LA NUOVA LINE GUIDA DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE

Finalmente dopo tanta attesa, l’Agenzia dell’entate ha pubblicato la nuova guida sul bonus facciata 90%.  Per gli addetti ai lavori, è un grande passo, in modo da poter dare risposte più precise ai continui quesiti dei cittadini, sempre sommersi da norme, leggi interpretazioni sbagliate….

Infondo all’articolo potrai scaricare la guida dell’agenzia dell’entrate rilasciata a Febbraio.

La circolare n. 2/E del 14 febbraio fornisce, infatti, i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. La guida invece fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici.

Bonus Facciate: i lavori ammessi allo sconto fiscale

Il Bonus Facciate è un nuovo sconto fiscale che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa. Possono beneficiarne tutti.

Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“. Attenzione, quindi: si tratta degli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Qualche esempio di lavoro ammesso? Devono riguardare il rinnovo e il consolidamento della facciata esterna dell’edificio, incluse:

  • la mera tinteggiatura o pulitura della superficie o per i balconi o per eventuali fregi esterni;
  • lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio;
  • le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi;
  • gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici, se soddisfano i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Le zone di fruizione

Attenzione, però: una condizione importante per poter beneficiare del Bonus Facciate è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

I soggetti ammessi al beneficio

Di fatto, il Bonus Facciate è per tutti. Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Il calcolo della detrazione del Bonus Facciate

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali: si fa riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Esempio: un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali: si fa riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Cosa fare per fruire del Bonus

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche  per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare 2/2020, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, ecc.

Come si utilizza lo sgravio

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Inoltre, i contribuenti interessati non possono:

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante
  • optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

 

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