Possono riaprire i cantieri edili SI NO SNI – 3 MAGGIO COVID19

Posso aprire il cantiere edili si o no? È la domanda che ultimamente ci stiamo facendo tutti e come al solito essendo in Italia ce sempre poca chiarezza rimanendo schiavi di grovigli legislativi, normativi, regolamentazioni e circolari. Il DPCM 10 aprile 2020 firmato dal premier Conte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020 proroga la limitazione agli spostamenti e alle attività produttive; poche attività e con tante restrizioni hanno ricevuto il via libera. Il premier ha affermato che non ci sono ancora le condizioni per una riapertura globale delle aziende, quindi anche i cantieri, in Italia.

Ma quali sono queste restrizioni?
Il Governo afferma che “le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti-contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale”.

Il protocollo, come indicato nel testo, “ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa” e “declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19”

Vi invito a leggere il PROTOCOLLO redatto e sottoscritto dalle parti sociali confederali del settore edile che data la sua corposità’ tratto in altro articolo.

CANTIERI CON CODICE ATECO ANCORA SOSPESI

Ancora sospese le attività aventi i seguenti codici ATECO:
– 41.20.00 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali;
 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari;
– 43.11 Lavori di demolizione;
– 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
– 43.3 Completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture);
– 42.91 Costruzione di opere idrauliche;
– 42.99.09 Costruzione di impianti industriali, impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf;
– 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.

CODICI ATECO CONSENTITI

Ammesse le attività con codici ATECO:
– 42 Ingegneria Civile, come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.09 e 42.99.01 che sono tra le attività sospese);
– 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
– 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
– 37 Gestione delle reti fognarie;
– 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
– 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
– 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;

– 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
– 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
– 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

ECCEZIONI REGIONALI

– nelle Province di Rimini e Piacenza, nel capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo (decreto Regione Emilia-Romagna del 11 aprile 2020) restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);
– in Lombardia,PiemonteCampania restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono nemmeno librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);– nel Comune di Cagliari restano restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 25 marzo 2020 – Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.