Amministratore e rispetto dei confini

Amministratore nominato dal costruttore

Salve, abito al primo piano di un condominio di due piani. Al piano terra ci sono appartamenti con giardino di proprieta’. Un condomino ha piantato una siepe lungo il perimetro della sua recinzione, inoltre ha montato una rete frangivento verde e stuoie in bambu che vanno in altezza oltre la recinzione. Questo crea disordine e estrema bruttezza estetica. Abbiamo interpellato l’amministratore ben tre voltre ma a distanza di un mese non abbiamo ricevuto risposta. Chiediamo e’ corretto l’amminitratore? Inoltre il proprietario non credo abbia fatto una cosa giusta visto che la recinzione e’ condominiale? Grazie. Giuseppe

 

Caro Giuseppe, la distanza regolamentare ai sensi dell’artc. 892 c.c. per le siepi è di 0,50 mt dal confine con altezza non maggiore di 2,5 mt. Se questa piantumazione è  avvenuta nella proprietà privata del condomino del piano terra a confine con un altro privato sarà compito di quest’ultimo attivarsi per verificare che la distanza sia stata rispettata ed eventualmente far rispettare la norma, se ne ha interesse. Se invece la siepe confina con una proprietà condominiale l’amministratore dovrà fare da mediatore tra le parti riferendo in assemblea per concordare il da farsi con i condomini, nel caso il trasgressore non volesse riportare a distanza la propria siepe.

Conferma o revoca dell’amministratore

Conferma o revoca dell'amministratore

Buongiorno, nell’ordine del giorno dell’ultima assemblea non era presente la nomina dell’amministratore. L’amministratore ora asserisce che il suo mandato dura 2 anni, o meglio nell’assemblea del 2013 lo abbiamo eletto e pertanto dal 2013 il suo mandato scadra’ nel 2015. E’ corretto? Grazie. Andrea.

 

Caro Andrea, il mandato dell’amministratore è sempre annuale così come dettato ai sensi dell’art. 1129 c.c.  e può essere revocato dall’assemblea in ogni tempo. Tra l’altro ad ogni rinnovo l’amministratore deve specificare in verbale analiticamente tutti i suoi compensi accettati dall’assemblea. Come fa senza il punto all’ordine del giorno? Quello che è cambiato con la L.220/2012 è l’eliminazione del mandato in prorogatio imperii in caso di mancato raggiungimento del quorum per la conferma/nomina di un nuovo amministratore. In quest’ultimo caso l’amministratore in carica manterebbe pieni poteri fino alla sua effettiva sostituzione. Intimate per iscritto all’amministratore di inserire SEMPRE all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria il rinnovo o meno del suo incarico.

Installazioni private e nulla osta assemblea

Installazioni private e nulla osta assemblea

Buongiorno, avrei da porle un quesito: il costruttore prima che io comprassi l’appartamento al 1° piano in condominio, ha realizzato sotto il mio balcone una tettoia in legno senza l’autorizzazione degli altri condomini. Ho scoperto poi che gli e’ stato concesso il permesso dall’ufficio ubanistica del comune una settimana fa. Posso farla rimuovere? Grazie. Antonio.

 

Caro Antonio, prima cosa va letto il Regolamento di Condominio, se esistente, e va verificato che non prescriva già una sorta di possibilità alla costruzione di certi apprestamenti. In caso il Regolamento di Condominio non fosse stato redatto, oppure che permetta di realizzare tali opere dopo delibera assembleare (è abbastanza standard la cosa) è possibile richiedere al condomino la sua immediata rimozione o rivolgersi legalmente per farla rimuovere. C’è da dire che l’assemblea potrebbe anche rattificare l’operato del condomino successivamente in una assemblea con la discussione all’ordine del giorno. Confermo che il Comune rilascia l’autorizzazione, ma salvo diritti di terzi.

Alterazione del decoro architettonico dell’edificio

Alterazione del decoro architettonico dell'edificio

Buongiorno, vorrei fare una modifica estetica sulla facciata condominiale: creazione di un terrazzo coperto ottenuto atterrando verso l’interno una porta/finestra. La modifica non e’ strutturale. Lo stabile non si trova in area protetta da vincoli artistici. Non conosco articoli del regolamento condominiale che trattano l’argomento. Ai fini dell’ottenimento del nulla osta quanti millesimi e quante teste sono necessari? Per caso potrebbe indicarmi l’articolo che legifera in questo caso? Grazie, Alessandro.

 

Caro Alessandro, se l’intervento da te proposto non è lesivo alla stabilità dell’edificio, del decoro architettonico, oltre che non essere contrario al regolamento di condominio, ove si configuri tra le innovazioni consentite la maggioranza è quella prevista dal 5° comma dell’art. 1136 (ovvero la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell’edificio). Nel caso l’intervento alteri il decorso architettonico del palazzo, al fine di metterti al riparo da possibili azioni legali, è necessaria l’accettazione contrattuale, ossia da parte di tutti i proprietari e comproprietari del condominio.