Ripartizione spese tra proprietario ed inquilino

Ripartizione spese tra proprietario ed inquilino

Buongiorno, sono proprietario di un appartamento all’interno di un condominio. L’appartamento e’ concesso in locazione dal 2012 e le spese condominiali sono a carico del conduttore come espressamente indicato nel contratto di locazione. L’amministratore ad ogni mia richiesta di aggiornamenti sulla situazione dei versamenti per le quote condominiali da parte del mio inquilino rispondeva che era tutto in regola. L’amministratore ha presentato i bilanci al 31/12/2013 solo il 21/11/2014 e solo allora con mio sconcerto ho appreso che il mio inquilino non paga le quote condominiali a lui spettanti dal gennaio del 2013. L’amministratore mi ha inviato una mail scusandosi dell’accaduto e dicendo che ha fatto confusione con un’altra persona. Posso chiedere i danni all’amministratore per grave inadempienza chiedendo il risarcimento del danno quantificato nelle quote dal 30/06/2013 (termine entro il quale avrebbe dovuto presentare i bilanci) in poi visto che non potevo in alcun modo sapere se i versamenti al condominio erano in regola? Grazie. Renzo.

 

Caro Renzo, lei è il responsabile della conduzione del suo alloggio e anche dell’erogazione delle spese condominiali. Il suo contratto indica che il conduttore doveva far fronte alle spese di sua competenza direttamente al condominio, ma se questo non paga, l’amministratore deve e può esclusivamente venire a battere cassa da lei, anche mediante decreto ingiuntivo. (che non si può richiedere per l’inquilino, ma nel caso sarà lei poi a rivalersi sul conduttore). Lei inoltre può tranquillamente tenersi informato con l’amministratore sullo stato dei pagamenti, così come dice di aver fatto, e l’amministratore deve informarla se il suo inquilino è gravemente moroso. In questo caso vi è una mancanza professionale che deriva dal fatto di non aver adempiuto a quanto dettato dalla L.220/2012, ossia che entro sei mesi dalla fine dell’esercizio l’amministratore, pena possibilità di richiesta di revoca giudiziaria, deve attivarsi coattivamente alla riscossione dei crediti ancora insoluti. Tra l’altro la stessa norma prevede che entro 30 gg dalle movimentazioni bancarie, compresi i versamenti dei condomini, la contabilità condominiale deve essere aggiornata. Per cui l’amministratore ha tutto il tempo per fare telefonate, solleciti, diffide ed infine se necessario il decreto ingiuntivo. La cosa che potete valutare è la sostituzione dell’amministratore con un professionista più attento, anche se ricordo che errare è umano.

Richiesta assemblea straordinaria

Richiesta assemblea straordinaria

Buonasera, io ed un’altra condomina abbiamo mandato raccomandata a mano ai sensi dell’art. 66 c.C, chiedendo all’Amm.re di convocare l’assemblea entro 10 giorni. Il termine e’ scaduto ieri senza risposta e sto preparando le raccomandate per indire l’assemblea tra i condomini per revocarlo e nominare un altro amministratore. La legge mi obbliga a invitare anche l’amministratore (spero) uscente? Grazie. Emma.

 

Cara Emma, assolutamente no.

Conferma dell’amministratore

Conferma dell'amministratore

Buongiorno, che succede se l’amministratore e’ confermato dal voto di 340 millesimi? Saluti, Roberto.

 

Caro Roberto, se l’Amministratore confermato con 340 millesimi è all’interno di una realtà con più di otto condomini rimane in regime di prorogatio imperii fino alla nomina di un altro amministratore o alla sua conferma con il preposto quorum (2° comma dell’art. 1136 c.c.). Se si tratta di una realtà condominiale fino a 8 condomini l’incarico è decaduto e non è più l’Amministratore.

Ristrutturazione e IVA agevolata, dalle entrate chiarimenti sui beni “significativi”

Ristrutturazione e IVA agevolata, dalle entrate chiarimenti sui beni "significativi"

Iva al 10% su grate, zanzariere e sull’installazione di bruciatori su caldaie già installate

Venerdì 13 Luglio 2018

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, chiarisce la disciplina dei “beni significativi” (articolo 7, comma 1, lettera b), legge 488/1999), quelli individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo conto dell’interpretazione autentica di queste regole fornita dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, della legge 205/2017).

Disciplina dei beni significativi
In linea generale, il documento di prassi ricorda che la categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In sintesi, la norma regolatrice degli sconti, contenuta nella Finanziaria 2000, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 3, primo comma, lettere a) e b) del Testo unico dell’edilizia, Dpr 380/2001), se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.

Diverso è, invece, il trattamento fiscale dei “beni significativi” (Dm 29 dicembre 1999), cioè:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
sanitari e rubinetterie da bagno
impianti di sicurezza,
il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

Ebbene, prescrive la norma, in merito ai beni significativi, l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Ipotizziamo, ad esempio, il rifacimento del bagno a un costo totale di 10.000 euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per rubinetteria e sanitari: la manodopera va tutta al 10%, mentre, con riferimento ai 7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Su tale argomento è intervenuta, con una interpretazione autentica, l’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, legge 205/2017), chiarendo, in particolare:
il criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di questi ultimi
le modalità di determinazione del valore dei beni significativi
le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.
L’interpretazione del fisco
Tanto premesso, ai chiarimenti della legge seguono ora i dettagli dell’Agenzia che, prima di tutto, nell’ammettere la tassatività della lista di cui al Dm 29 dicembre 1999, precisa che vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati. Si pensi, ad esempio, alle stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere tranquillamente assimilate alle caldaie, vale a dire a “beni significativi”.

Procedendo con ordine, la circolare chiarisce che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.
A tal proposito propone degli esempi illuminanti, come l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi. Ma, nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) o le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10 per cento.

Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”.

Per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, si legge che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

La clausola di salvaguardia
La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

Fonte Fisconline

Chi determina l’ordine del giorno di una assemblea?

Chi determina l'ordine del giorno di una assemblea?

È noto che l’ordine del giorno rappresenta l’elenco degli argomenti che andranno ad essere trattati nell’assemblea condominiale.

Ai sensi dell’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Gli aventi diritto a partecipare all’assemblea, quindi, devono essere preventivamente informati, per iscritto, di che cosa s’andrà a discutere nella riunione.

Per entrare nel merito dei quesito postoci dal nostro lettore è utile rispondere preliminarmente ad un altro: chi decide l’ordine del giorno?

Risposta: chi la convoca (ossia l’amministratore, uno dei condomini nel caso di mancanza dell’amministratore o cessazione dall’incarico per perdita dei requisiti, o i condomini convocanti ex art. 66 disp. att. c.c.)

In questo contesto, è lecito domandarsi: chi convoca l’assemblea, supponiamo, per comodità rispetto al caso che stiamo trattando l’amministratore, può formulare l’ordine del giorno di propria iniziativa o è tenuto a rispettare eventuali richieste?

La risposta è articolata; vediamo perché.

Assemblea ordinaria
In relazione a quest’assemblea l’amministratore deve, prima d’ogni cosa far discutere di quanto necessario rispetto agli ordinari adempimenti annuali e quindi:

approvazione rendiconto;
approvazione preventivo;
sua eventuale revoca e nuova nomina.

L’assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del rendiconto dev’essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (cfr. art. 1130 n. 10 c.c.). In tal caso, quindi, l’ordine del giorno è parzialmente deciso dalla legge.

All’amministratore resta la possibilità d’inserirvi tutti gli argomenti di cui ritiene utile discutere, anche quelli suggeriti dai condomini. Riguardo a questi ultimi, salvo il caso dell’assemblea straordinaria di cui diremo oltre, l’amministratore è vincolato ad inserire nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti da un singolo condomino se la discussione riguarda una delle innovazioni disciplinate dal secondo comma dell’art. 1120 c.c.

A dire il vero questi argomenti devono essere inseriti nell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria se la richiesta coincide con lo svolgimento di questa riunione, altrimenti l’amministratore è tenuto a convocare apposita assemblea (cfr. art. 1120, terzo comma, c.c.).

Assemblea straordinaria
Nel caso di assemblea straordinaria, oltre ai casi in cui lo ritiene più opportuno, l’amministratore è tenuto a convocarla “quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio” (art. 66, primo comma, disp. att. c.c.). La norma prosegue e termina specificando che “decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.

In questo contesto la Cassazione ha specificato che, assieme alla richiesta di convocazione, “deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all’amministratore di inserire argomenti all’ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell’organo amministrativo o decisionale del condominio”(Cass. 31 ottobre 2008 n. 26336).

Insomma, la richiesta del singolo condomino non è vincolante (salvo casi come quello sopra indicato o per i casi di irregolarità nella gestione, es. mancata apertura conto corrente), ma l’amministratore, per ciò solo, non deve automaticamente respingere ogni richiesta.

Fonte: CondominioWeb

Viale Dei Mille, 74 – Cesenatico

Viale Dei Mille, 74 - Cesenatico

Anno 2015

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione fabbricato residenziale di 8 piani.  Ripristino e consolidamento delle strutture portanti in cemento armato, applicazione di ciclo protettivo per le parti in cemento armato del fabbricato, restauro dei mattoni facciavista delle facciate, mediante rimpiazzo dei rivestimenti lesionati, e trattamento protettivo dei supporti. Sostituzione dei parapetti in metallo e vetro dei balconi.

Via Gramsci – Gatteo a Mare

Via Gramsci - Gatteo a Mare

Anno 2014

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione fabbricato residenziale di 9 piani. Studio estetico delle nuove facciate, ripristino e consolidamento delle strutture portanti in cemento armato, eliminazione delle barriere architettoniche e risoluzione  di varie problematiche sia di carattere impiantistico che di risanamento conservativo.

Via Chiesa di S. Egidio – Cesena

Via Chiesa di S. Egidio - Cesena

Anno 2013

Ristrutturazione completa delle facciate, delle coperture e dei balconi. Nuovo impatto estetico dell’intero fabbricato, ripristino del cemento ammalorato, rialzo dei parapetti dei balconi, correzione degli scoli della copertura e dei pluviali.

Via Raffaello – Cesenatico

Via Raffaello - Cesenatico

Anno 2011

Progettazione e direzione lavori di fabbricato residenziale. Studio estetico delle nuove facciate e dei parapetti. Eliminazione di varie problematiche sia di carattere impiantistico che di risanamento conservativo.

Bagnetto con lastra Gress e mosaico Sica

Bagnetto con lastra Gress e mosaico Sica

Piccolo accogliente, ricco di spazi e punti di appoggio. Le grandi lastre disposte senza fuga contrastano le minute schedine del mosaico Sica. La sala da bagno è stata progettata con l’idea principale di delimitazione dello spazio doccia, che prima risultava centrale al bagno e non delimitato. Oltre alla doccia si è studiata una disposizione dei sanitari tale da massimizzare la comodità di utilizzo e semplificare la pulizia del pavimento.