Ripartizione spese manutenzione frontalini dei balconi

Ripartizione spese manutenzione frontalini dei balconi

Salve, vengono eseguite nel 2010 opere di risanamento dei frontalini . L’amministratore con l’avallo della maggioranza dei condomini in assemblea ha suddiviso la spesa applicando questo criterio : 40% fra tutti i condomini in parti uguali ; 60% diviso per quota millesimale fra i soli possessori dei balconi aggettanti. Puo’ essere impugnata, oggi, questa delibera per violazioni del principio di equa ripartizione millesimale? Grazie. Enrico.

 

Caro Enrico, prima di tutto la ripartizione corretta per le spese di manutenzione straordinaria sui balconi aggettanti di pertinenza dei singoli appartamenti è ben diversa. Vi è un assodato orientamento giurisprudenziale costituito da infinite sentenze della Suprema Corte di Cassazione che prevede di considerare proprietà esclusiva i balconi aggettanti senza alcun pregio architettonico. Pertanto tutte le spese sui terrazzi sono da sostenersi da parte del legittimo proprietario (parapetto, pavimento, frontalino, sotto balcone). Nel vostro caso comunque la delibera è annullabile, ma nei termini previsti dalla legge, ossia 30 gg dal ricevimento del verbale per gli assenti e 30 gg dal giorno della riunione per i dissenzienti presenti.

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