Addebito spesa per assemblea straordinaria

Addebito spesa per assemblea straordinaria

Buongiorno. In assemblea , a cui non ho partecipato, ma ho delegato un altro condomino, la maggioranza ha votato per accollare esclusivamente a me le spese di una assemblea straordinaria avvenuta qualche mese prima motivando che ero io causa di tale assemblea. Questa assemblea straordinaria, da me non richiesta, era stata effettuata per discutere di effettuare il rifacimento del tetto. Ora e’ corretto accollare a me le spese di tale assemblea straordinaria? Grazie. Monica.

 

Cara Monica, tale delibera è illegittima. Per addebitarti personalmente questa spesa serve l’unanimità. Diffida tramite raccomandata a/r l’amministratore dall’addebitarti tale importo.

Spese postali

Spese postali

Buongiorno, se chiedo il verbale e l’invio della convocazione all’assemblea per email devo pagare il cartaceo? Grazie. Nicola.

 

Caro Nicola, c’è molta giurisprudenza che ritiene le spese per la convocazione all’assemblea e consegna del relativo verbale (cancelleria e postali) spese di natura condominiale in quanto fondamentali per la corretta e legale convocazione assembleare. Ovviamente più condomini aderiranno al ricevimento della corrispondenza tramite email, minori saranno tali spese.

Spese tra proprietario e inquilino

Spese tra proprietario e inquilino

Buongiorno, abito da 1 mese in un condominio formato da 4 scale, pago la quota condominiale, comprensiva di riscaldamento, alla proprietaria. Adesso ho saputo che c’e’ stato un cambio di amministratore. Il vecchio amministratore non ha pagato per la fornitura di gas, quindi a luglio e’ stata chiusa l’erogazione e siamo senza riscaldamento. La proprietaria non mi ha informato di questa cosa, posso pagare soltanto meta’ quota (che andrebbe per pagare luci e pulizie di cui usufruisco) e rifiutarmi di darle la quota per il riscaldamento che non ho? Grazie. Susanna.

 

Cara Susanna, se il contratto di locazione non glielo impedisce, le posso consigliare di prendere contatti con l’amministratore del suo condominio e farsi fare il conteggio delle spese annuali da sostenere in qualità di inquilina e versare direttamente al condominio. In questo modo potrà farsi mandare un estratto delle spese e verificare esattamente che cosa sta pagando.

Spese lastrico solare e pluviali

Spese lastrico solare e pluviali

Buongiorno, – riferimento terrazzo a livello ad uso mio esclusivo-spesa 1/3 a mio carico. Nel computo metrico esistono le seguenti spese non strettamente necessarie al rifacimento terrazzo che intendo contestare:1)formazione barriera al vapore-2)isolamento termico ; entrambi le spese, non esistenti in precedenza, se pur utili andrebbero a favore e a carico dei proprietari del quarto piano sottostante. 3)nuovo discendente pluviale, eseguito per rettificare la pendenza del terrazzo, rifatto male solo 12 anni prima, la cui spesa andrebbe ripartita fra tutti i condomini in base ai millesimi come pure i compensi all’amministratore e la direzione lavori. Le mie interpretazioni sono giuste? Grazie. Paolo.

 

Caro Paolo, tutte corrette.

Servizi comuni e condomini morosi

Servizi comuni e condomini morosi

Sono il rappresentante (referente) di un condominio composto da 10 villette, abbiamo sempre portato avanti una gestione bonaria in quanto non ci siamo mai legalmente costituiti. Le villette hanno in comune un vialetto privato che e’ dotato di accesso carrabile automatizzato, illuminazione e su cui insistono i citofoni. Da qualche tempo due condomini hanno smesso di pagare le proprie quote mensili. Per questo nell’ultima assemblea abbiamo deciso di installare un selettore chiave interno ed esterno al cancello per poi cambiare i codici alla ricevente in modo da impedire ai due morosi di usufruire della comodita’ del telecomando ma di usare esclusivamente i selettori per i quali consegneremo loro la chiave. E’ regolare tutto cio’? In considerazione del fatto che non seguiamo la ritualita’ per la convocazione delle assemblee? Roberto.

 

Caro Roberto, mi pare chiaro che il vostro condominio è autogestito e ha in Lei il referente principale. Le consiglio, visto che comunque vi riunite in assemblea tenendone anche processo verbale, di convocare le assemblee e di consegnare i verbali a norma di legge, così come previsto dall’art. 66 d.a.c.c. Se i signori in questione non hanno presenziato all’assemblea in quanto non convocati con strumenti che garantiscano la data certa di convocazione (raccomandata, PEC, fax, consegna a mano con firma per ricevuta) e da assenti non hanno mai ricevuto il verbale di fatto non sono mai partiti i 30 giorni di tempo per poter eventualmente impugnare le delibere dell’assemblea. In questo caso opterei per inviare con raccomandata il verbale dell’ultima riunione e nel caso di mancata impugnazione di procedere con l’esecuzione della delibera. Tenga in considerazione che l’art. 63 d.a.c.c. prevede che “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”. Nel vostro caso, a mio avviso, voi non sospendereste neppure il servizio offerto dall’apertura automatica del cancello in quanto con l’utilizzo della chiave la funzionalità è comunque operativa al 100%, diverso era se i signori dovevano aprire e chiudere il cancello manualmente.

Assemblea e costruttore

Assemblea e costruttore

Salve, il nostro e’ un condominio orizzontale composto da 40 lotti di cui la maggioranza ancora in proprieta’ alla societa’ costruttrice. Per contratto questo proprietario ha l’obbligo di eseguire delle opere e inoltre nei fabbricati vi sono da risolvere dei vizi costruttivi. L’amministratore nonostante le pressioni non vuole prendere provvedimenti, anzi minaccia le dimissioni. Se si dimettesse quale sarebbe l’iter? Potrebbe candidarsi anche il costruttore? Possiamo rimanere senza amministratore? Inoltre non vengono rispettate le norme del regolamento di condominio e ci sono delle morosita’, come si dovrebbe comportare l’amministratore? Roberto.

 

Caro Roberto, prima di tutto l’obbligo di avere l’amministratore ai sensi dell’art.1129 c.c. vi è quanto ci sono più di 8 condomini. Se i condomini non vi provvedono la nomina è fatta dall’Autorità Giudiziaria su ricorso di uno o più condomini. L’incarico può essere affidato, oltre che ad un professionista, anche ad un condomino. L’iter di nomina è lo stesso in entrambi i casi. Il vostro amministratore deve convocare un’assemblea con all’ordine del giorno le sue dimissioni e la nomina di un nuovo amministratore e l’accettazione del suo compenso. A quel punto saranno verbalizzate le sue dimissioni irrevocabili e dovrete incaricare un successore con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. Ossia la maggioranza delle teste intervenute in votazione e che rappresentino almeno 500,00 millesimi (doppio quorum, teste e millesimi), questo sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea è sovrana e se raggiungesse questa maggioranza anche il costruttore verrebbe incaricato. Se non si riuscisse a raggiungere una maggioranza, anche dopo diversi tentativi, assemblee, etc.. ci si dovrà rivolgere all’Autorità Giudiziaria, la quale può provvedere anche alla nomina d’ufficio. A riguardo dei vizi costruttivi, se le missive dell’amministratore e di un eventuale legale con richiesta al costruttore di intervento ai sensi dell’art. 1669 c.c., l’iter corretto è quello di portare l’argomento all’ordine del giorno di un’assemblea con la quale la stessa si dovrà esprimere se costituire civilmente il condominio (votazione con stessa maggioranza spiegata per la nomina dell’amministratore) contro la società costruttrice/venditrice e procedere con un’ ATP (Accertamento tecnico preventivo, se ne avete ancora la possibilità) o direttamente con una causa per risarcimento dei danni. Se il condominio decidesse di non costituirsi, comunque non impedirebbe a ciascun condomino singolarmente ad adire le stesse vie legali. L’Amministratore non può perseguire queste strade senza delibera dell’assemblea di condominio. Infine l’amministratore ha obbligo di ricorrere attraverso decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio. Non ha bisogno di alcuna autorizzazione preventiva se l’assemblea non ha disposto diversamente e se questo non provvede, è passabile di revoca giudiziaria. Per il problema inerente al rispetto delle norme di buon vicinato l’amministratore ha nella mediazione il suo strumento d’intervento. Non possiede strumenti coercitivi, però potete deliberare in assemblea delle sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle clausole del regolamento di condominio, ai sensi dell’art.70 d.a.c.c.

Obbligo del conto corrente condominiale

Obbligo del conto corrente condominiale

Salve, abito in un condomino autogestito da me come figura analoga (non abbiamo un amministratore), anche in questo caso esiste l’obbligo del conto corrente condominiale? Il condominio ha sette proprietari. Grazie infinite per la sua risposta. Marcello.

 

Caro Marcello, se Lei ha ricevuto l’incarico formale, tramite delibera assembleare, di amministratore, ricade assolutamente nell’obbligo di aprire un c/c bancario o postale intestato al condominio. Nel caso Lei svolgesse le funzioni di semplice rappresentante (non amministratore) dei condomini non vi è l’obbligo di apertura del conto corrente.

Il compenso dell’amministratore negligente

Il compenso dell'amministratore negligente

Buongiorno, il nostro amministratore non convoca l’assemblea ordinaria da due anni e di conseguenza anche il suo onorario non viene confermato: voci dicono che non gli spetta nessun compenso fino all’approvazione dell’assemblea, altre voci dicono che l’amministratore rimane in carica in regime di progatio imperii, con l’ultimo compenso approvato dall’assemblea. Quale tesi delle due e’ quella corretta? Giuseppe.

 

Caro Giuseppe, l’amministratore è obbligato ai sensi dell’art. 1129 c.c. a presentare il rendiconto annuale all’assemblea. Secondo questa norma costituisce tra le gravi irregolarità anche  la mancata convocazione dell’assemblea annuale, per questo il vostro amministratore è passibile di revoca giudiziaria nel caso di ricorso anche di un solo condomino. Il mio consiglio è quello di richiedere la convocazione di un’assemblea ai sensi dell’art. 66 d.a.c.c. con all’ordine del giorno la revoca e la nomina di un nuovo amministratore. L’attuale amministratore rimarrà in carica fino a nomina di un successore e ha diritto al compenso deliberato al momento della sua nomina.

Sostituzione pavimentazione del balcone privato

Sostituzione pavimentazione del balcone privato

Salve, sono proprietario di un appartamento sito al 4° piano di un edificio con due scale (la mia scala di 4 piani e l’altra di 5). Vorrei cambiare il pavimento del mio balcone loggiato con materiali diversi da quelli del resto del condominio. Preciso che non andrei ad intaccare l’estetica della facciata, perche’ cambierei solo il pavimento. Solo l’appartamento al 5° piano dell’altra scala vedrebbe la differenza di materiale, essendo l’unico sopra di me. Vorrei sapere se posso farlo liberamente o se devo chiedere autorizzazione al condominio. Grazie mille. Stefano.

 

Caro Stefano, preso visione del caso che mi sottopone posso risponderle che a mio avviso non ci sono problematiche particolari nel sostituire il materiale/colorazione della sua pavimentazione, visto e considerato che questa non è comunque visibile dall’esterno.  Ad ogni modo, come sempre, consiglio di informare e confrontarsi con il condomino sopra di lei in quanto sarebbe poi l’unico che potrebbe lamentarsi o innescare una lite. E’ bene ricordare che la Cassazione nel corso degli anni ci ha dato indicazioni, anche se queste lasciano spazio a diverse interpretazioni, ma in definitiva ci dice che il rifacimento della pavimentazione del balcone può alterare il decoro dello stabile se ne causa un deprezzamento economico. L’onere di dimostrare tutto ciò è posto sempre in capo a chi se ne lamenta.

Amministratore interno

Amministratore interno

Buongiorno, abito in un condominio composto da 6 inquilini e vista la presunta semplicita’ di gestione e’ stato nominato un amministratore interno (con molti interessi personali assieme ad altri due che detengono la maggioranza). La gestione e’ a dir poco padronale perche’ in virtu’ di questa maggioranza deliberano lavori e prestazioni professionali a favore degli amici non curanti di altri preventivi molto inferiori. Ultimamente si e’ raggiunto il massimo, l’amministratore si e’ riproposto con un onorario che era il triplo del preventivo presentato da un amministratore professionista. Pertanto noi ci troviamo, in forza a delibere della maggioranza a dover sostenere spese molto maggiori per i capricci o gli interessi di alcuni condomini. Secondo lei e’ possibile che cio’ accada? Come possiamo difenderci? Anna.

 

Cara Anna, purtroppo in condominio le decisioni, a parte qualche caso in cui serve l’unanimità, si prendono con le maggioranze previste dall’art.1136 c.c.. Nel suo caso, se vi è la maggioranza qualificata, l’assemblea può affidare incarichi a chi preferisce, così come riconoscere all’amministratore interno un compenso che supera quello medio dei professionisti in zona. Quindi vi è ben poco da fare. I condomini in minoranza devono lavorare in assemblea per mediare e convincere che alcune scelte sarebbero da prendere e valutare con altri criteri. Ad ogni modo quello che le posso consigliare è di operare per riuscire ad affidare l’incarico amministrativo ad un serio professionista esterno che possa rompere questo filo conduttore tra l’attuale amministratore e parte dei condomini.