Ripartizione spese per manutenzione lastrico solare ad uso esclusivo

Ripartizione spese per manutenzione lastrico solare ad uso esclusivo

Buongiorno, innanzitutto complimenti per il servizio che offrite. Vengo subito al dunque: sono proprietario di un immobile al di sopra del quale si trova un terrazzo ad uso esclusivo di un’ altro proprietario, che a causa di infiltrazioni d’ acqua deve essere oggetto di lavori. Faccio presente che il terrazzo copre direttamente due abitazioni e un’ altra sotto casa mia. Come dovra’ essere ripartita la spesa? Grazie mille. Francesco.

 

Caro Francesco, la spesa dovrà essere suddivisa nel seguente modo: 1/3 della spesa complessiva a carico del proprietario che ha l’uso esclusivo del lastrico solare e i 2/3 della spesa rimarrà a carico dei proprietari delle unità immobiliari che sono coperte, anche parzialmente, dal lastrico solare. Il tutto ai sensi dell’art. 1126 del codice civile.

Ripartizione spese per rifacimento solai e tetto

Ripartizione spese per rifacimento solai e tetto

Buongiorno, sono proprietaria di un vecchio locale al pt di una villetta da ristrutturare. Il proprietario del piano superiore vorrebbe demolire il solaio in legno esistente e rifarlo con travi in ca. Essendo il mio locale molto vecchio ed inutilizzato da circa 70 anni non ho interesse a ristrutturarlo. Non mi opporro’ al rifacimento del solaio ma non intendo contribuire alla spesa. Inoltre mi si chiede di contribuire al rifacimento del tetto, anch’esso realizzato con travi in legno. Ritengo che anche questa spesa debba essere a completo carico del proprietario del piano superiore. Posso sottrarmi dal contribuire? Cordiali saluti. Elda.

 

Cara Elda, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai, ai sensi dell’art. 1125 c.c.,  sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. La spesa per la riparazione e il rifacimento della copertura è a carico di tutti gli appartamenti facenti parte della villetta, anche se quelli al piano terra non sono direttamente in contatto con il tetto, questo svolge la funzione per tutte le unità immobiliari. Questo non esclude il fatto, che se siete tutti d’accordo (tramite contratto), un proprietario possa farsi carico totalmente delle spese. O in alternativa se vi è richiesta di intervento con modalità e/o materiali che comporterebbero oneri maggiori, che il proprietario promotore possa farsi carico di questa maggior spesa che altrimenti non potrebbe pretendere. E’ certo che se il tetto va riparato perchè ha problemi, così come il solaio, non può tirarsi indietro (salvo accordi particolari, come spiegavo prima).

Installazione valvole termostatiche e spese per svuotamento impianto di riscaldamento

Installazione valvole termostatiche e spese per svuotamento impianto di riscaldamento

Buongiorno, in un periodo non invernale, a seguito di ristrutturazione dell’appartamento, ho chiesto di svuotare l’impianto per provvedere a mettere le valvole termostatiche che non c’erano. Che cosa devo pagare a titolo di condomino? Marina.

 

Cara Marina, deve pagare la quota relativa all’acqua servita per riempire nuovamente l’impianto.

Infiltrazioni d’acqua dal lastrico solare ad uso esclusivo

Infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare ad uso esclusivo

Buongiorno, la situazione e’ questa: abito sotto ad un terrazzo a vasca che da problemi di infiltrazioni di acqua in casa nostra. Tra qualche settimana e’ previsto il rifacimento del terrazzo, ma durante le ultime piogge ci sono state ulteriori infiltrazioni. Ho scritto all’ammministratore e per cc al vicino, dicendo di questo problema, ovviabile con la pulitura della piletta nel terrazzo. Il vicino non e’ in casa in questo periodo e l’amministratore ha le chiavi, ma il vicino ha negato l’accesso all’amministratore per iscritto se non per i lavori di ristrutturazione. Visto che la sua proprieta’ danneggia la nostra, puo’ negare l’accesso? In ogni comunicazione continua a riportare che il terrazzo e’ 1/3 di sua competenza e 2/3 del condominio, come se cio’ gli consentisse di lavarsene le mani. Significa qualcosa? L’unico accesso al terrazzo e’ tramite casa sua, oppure tramite il tetto, molto piu’ laborioso. La ringrazio e la saluto cordialmente. Gabriella.

 

Cara Gabriella, il tuo vicino fa riferimento all’art. 1126 c.c. il quale stabilisce che la ripartizione della spesa  per il rifacimento di un lastrico solare ad uso esclusivo sia 1/3 a carico di chi ha l’uso esclusivo e 2/3 a chi il lastrico funge da copertura. E sarà corretto ripartire in questo modo la ristruttuazione dello stesso visti i problemi all’impermeabilizzazione che causa infiltrazioni d’acqua nella sua proprietà. Però se le ultime infiltrazioni derivano dalla mancata pulizia della piletta di scarico del terrazzo, il danno è esclusivamente a carico del suo vicino in quanto è lui che ha il dovere di manutentare tale scarico. Se si rifiuta di far accedere ai propri locali, io manderei una bella raccomandata a/r in cui dovete documentare i danni provocati da questa mancata pulizia dello scarico e gli richiedete il risarcimento dei danni provocati.

Ripartizione spese per riparazione infiltrazioni d’acqua

Ripartizione spese per riparazione infiltrazioni d'acqua

Buongiorno, 20 anni fa un coinquilino ha acquistato un appartamento al piano terreno alla meta’ del prezzo di mercato per problemi di infiltrazione di acqua nel retrostante garage e nello scantinato. Ora pretende che vengano sostenute dal condominio spese di eliminazione del problema. Faccio presente che in salone ha gia’ effettuato un intervento a proprie spese per eliminare l’umidita’ di risalita dal pavimento. Nei muri del garage e della cantina non passano tubazioni condominiali. Piergianni

 

Caro Piergianni, se 20 anni fa il suo vicino ha acquistato l’immobile ad un prezzo inferiore di certo non riguarda il condominio, ma solo le parti intervenute nella compravendita. Nel caso di specie è necessario far valutare ad un tecnico competente l’origine dell’infiltrazione, e se questa dovesse derivare da una parte condominiale, essendo competenza dell’assemblea, questa potrebbe deliberare in merito ad un intervento di riparazione.

Spesa adeguamento impianto elettrico

Spesa adeguamento impianto elettrico

Buongiorno, io abito in un appartamento di 8 unita’da maggio 2008. Il mese scorso in seguito a lavori personali all’interno di un appartamento l’elettricista ha verificato che mancava un adeguamento elettrico del condominio in base ad una norma che entrava in vigore nel 2008. Io non sapevo nulla di questo adeguamento ne all’atto di acquisto ne e’ stato deliberato nella seduta condominiale di marzo del 2008. Ora il lavoro e’ stato eseguito ma e’ corretto che sia io a pagare per l’intervento che doveva essere efettuato nel 2008 e di cui non sapevo nulla? Io ho acquistato senza essere a conoscenza della mancanta messa a norma. Cosa devo fare? Contattare il proprietario precedente? Saluti. Silvia

 

Cara Silvia, la spesa è stata sostenuta adesso e la sostengono i condomini che sono attualmente proprietari.

Ripartizione spese manutenzione frontalini dei balconi

Ripartizione spese manutenzione frontalini dei balconi

Salve, vengono eseguite nel 2010 opere di risanamento dei frontalini . L’amministratore con l’avallo della maggioranza dei condomini in assemblea ha suddiviso la spesa applicando questo criterio : 40% fra tutti i condomini in parti uguali ; 60% diviso per quota millesimale fra i soli possessori dei balconi aggettanti. Puo’ essere impugnata, oggi, questa delibera per violazioni del principio di equa ripartizione millesimale? Grazie. Enrico.

 

Caro Enrico, prima di tutto la ripartizione corretta per le spese di manutenzione straordinaria sui balconi aggettanti di pertinenza dei singoli appartamenti è ben diversa. Vi è un assodato orientamento giurisprudenziale costituito da infinite sentenze della Suprema Corte di Cassazione che prevede di considerare proprietà esclusiva i balconi aggettanti senza alcun pregio architettonico. Pertanto tutte le spese sui terrazzi sono da sostenersi da parte del legittimo proprietario (parapetto, pavimento, frontalino, sotto balcone). Nel vostro caso comunque la delibera è annullabile, ma nei termini previsti dalla legge, ossia 30 gg dal ricevimento del verbale per gli assenti e 30 gg dal giorno della riunione per i dissenzienti presenti.

Ripartizione spese ordinarie scale

Ripartizione spese ordinarie scale

Salve, il mio condominio e’ composto da piu’ scale, un condomino ha acquistato due appartamenti sullo stesso piano, ha l’accesso da due scale, da venti anni paga le spese di sua competenze per entrambe le scale. Da oggi non vuole piu’ pagare due quote, perche’ ha deciso di entrare da una sola scala. Maurizio.

 

Caro Maurizio, se il condomino in questione ha la comunione di entrambe le scale deve contribuire alle spese di tutte e due. In condominio non vale l’uso effettivo dei servizi, ma l’uso potenziale. Semplificando, se smette di utilizzare una scala è una sua scelta, ma potenzialmente potrebbe farlo in qualsiasi momento, pertanto pagherà sempre le spese. Se non rispetta i versamenti di sua spettanza l’amministratore deve procedere con il decreto ingiuntivo.

Subentro nella proprietà e spese

Subentro nella proprietà e spese

Buongiorno, l’amministratore mi ha addebitato le spese di una bolletta del gas del 2009 rimasta in sospeso. Io ho acquistato l’appartamento solo a luglio 2011. Non dovrebbero pagarla i vecchi proprietari considerato che sull’atto del notaio c’e’ scritto libero da tutte le spese? Grazie Michela.

 

Cara Michela, se la bolletta in questione non era stata inserita nel bilancio di competenza (appunto es. 2009) ma solamente in quest’ultimo, la spesa è maturata ora e pertanto è, per la sua quota di competenza, a suo carico. Se invece era già inserita a bilancio 2009, la quota di competenza su quella bolletta dovrebbe già essere saldata con le quote versate dal precedente proprietario.

Imputazione spese di cancelleria

Imputazione spese di cancelleria

Buongiorno, le spese di cancelleria raccomandate ecc.Sono a carico del condomino oppure a carico dell’aministratore? Grazie. Pietro

 

Caro Pietro, le spese di cancelleria e postali sono a carico dei condomini.